Due diritti in crisi: il diritto all’educazione e all’istruzione

crisi
Ida Lorentzen, opera privata, 1978

Troppo spesso, quando parliamo di scuola e dei suoi problemi, dimentichiamo che essa è inserita in una società in rapidissima trasformazione, di cui è in larga misura lo specchio. La crisi del sistema scolastico è il riflesso di quella che, a vari livelli, coinvolge tutti noi. In realtà, la nostra epoca, ha messo in moto alcuni processi che rendono problematico il concetto stesso di educazione. Ritengo che è dunque da qui che bisogna partire, qualora vogliamo affrontare seriamente il problema del ruolo educativo della scuola. Essa infatti è, od almeno dovrebbe essere, il luogo in cui l’educazione si realizza attraverso la trasmissione di un patrimonio culturale elaborato dalla tradizione, mediante lo studio e la formazione di una conoscenza critica.

Nella nostra società, però, è l’idea stessa di educazione ad essere messa in discussione, la quale suppone un orizzonte condiviso di valori che oggi non esiste più. Si esalta la libertà dell’individuo di determinare in piena autonomia il proprio cammino, di rielaborare la propria identità – fino al caso limite della scelta del proprio genere (teoria del gender) – senza doversi confrontare con uno standard prestabilito di “normalità” [1]. In un clima culturale in cui il confronto con la realtà, si suddivide in una miriade di prospettive diverse e contraddittorie, assumendo la forma di un grande gioco a sfondo estetico, come potrebbe una qualsiasi istituzione – la famiglia e, a maggior ragione, la scuola – pretendere di imporre un modello univoco di verità e di dedurre dei fini valoriali da proporre a tutti?

Il ruolo degli educatori

La convinzione diffusa è che educare non significhi più trasmettere un sapere, proporre contenuti, valori, visioni del mondo, esperienze significative, ma addestrare gli alunni a muoversi agilmente nella complessità, utilizzando tutto senza mai impegnarsi veramente con nulla. Di conseguenza l’insegnante non è più un “maestro” capace di far comprendere le tante sfaccettature di una problematica generale, ma soltanto un allenatore, un trainer, la cui funzione è di far acquisire ai giovani delle competenze ben localizzabili, intese come abilità ristrutturabili e plasmabili in vista dell’acquisizione di altre informazioni. Ma gli educatori non possono essere considerati semplici facilitatori; hanno un ruolo e un compito ben più ampio e importante: presentare, attraverso le diverse discipline, riferimenti simbolici e modelli di comportamento che possano essere significativi per la vita reale dei giovani [2].

All’insegnante, viene quindi richiesto di essere un educatore nel senso proprio del termine cioè di mettere accanto la funzione di approccio al reale mediante quel tipo di angolatura scientifica, letteraria o filosofica, dei veri e propri spunti educativi. Questo avviene quando l’insegnante è portatore di una cultura che non coincide con la sua competenza nozionistica, in tal senso, la cultura di un insegnante non è soprattutto ciò che sa,  ma, come ci ha insegnato Giovanni Paolo II, è ciò che si è. La cultura, è il modo specifico di essere e di esistere dell’uomo, è quella posizione di fronte a se stessi e alla realtà che da ubicazione istintiva diventa visione.

Nella scuola l’emergenza educativa diviene una richiesta di cultura al docente che non si aggiunge all’insegnamento, ma lo anima, lo forma nel senso di principio di organicità. Attraverso l’ammaestramento fatto con totale intelligenza e con evoluzione di carattere metodologico e contenutistico passa qualcos’altro; è proprio questo che educa e diventa una proposta di umanità. Se la forma del nostro insegnamento non ha la dignità di una cultura, esso decade, trovando difficilmente interesse.

L’uomo non è uomo perché conosce; ci sono macchine che conoscono nel senso immediato e quantitativo della parola più che l’uomo: l’uomo fa dell’impegno culturale la forma del suo agire. L’uomo vive da uomo perché agisce, perché incarna la cultura in un’impresa [3], uomini non si nasce ma si diventa. Allora, il diritto del bambino all’educazione non è, come tutti gli altri diritti umani, una parte del patrimonio che non si può non riconoscere nel momento in cui si afferma che il soggetto attivo della vita collettiva è il popolo, ma attinge il proprio diritto a qualche cosa di più profondo, perché il diritto del nato di uomo è quello di diventare uomo.  Il diritto del bambino all’educazione, a differenza di tutti gli altri diritti umani, è il diritto ad entrare nella cultura, è il diritto ad entrare nell’umanità, è il diritto a non restare puramente e semplicemente un essere la cui animalità è tutto quello di cui questo essere dispone [4].

Il “Principio di Corresponsabilità”

È proprio da questi sentimenti che partorisce il “principio di corresponsabilità” – la potestà dei genitori – che deve guidare i coniugi nella vita familiare [5]. È un diritto/dovere quello di mantenere, istruire ed educare i figli, ponendo giustamente la responsabilità di educare ed istruire nelle mani dei genitori. Il contenuto di questa potestà è di due tipi: il primo, di natura personale, comprende il dovere di custodire, allevare, educare ed avviare ad una professione il minore; il secondo, di natura patrimoniale, ricomprende la rappresentanza legale del minore, l’amministrazione e l’usufrutto legale dei suoi beni (315 c.c.). Questo articolo andrebbe letto assieme al 147 c.c., nel quale si aggiunge che i genitori devono tener conto nel processo educativo “delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Così il diritto dei genitori di educare i figli è in funzione del diritto che i figli hanno di ricevere un’educazione adeguata alla loro dignità umana e alle loro necessità: è quest’ultimo che costituisce la base del primo.

Gli attentati a questo diritto dei genitori costituiscono, in sostanza, un attentato al diritto del figlio, che per giustizia deve essere riconosciuto e sostenuto dalla società. Essa dev’essere considerata in questo contesto, come una istituzione destinata a collaborare con i genitori nel loro lavoro educativo. Prendere coscienza di questa realtà appare più urgente se consideriamo che attualmente sono numerosi i motivi che possono indurre i genitori – a volte senza esserne interamente consapevoli – a non comprendere l’ampiezza del meraviglioso lavoro di loro competenza, rinunciando in pratica al ruolo di educatori integrali.

L’art. 34 della Costituzione: il diritto all’istruzione alla luce dell’emergenza educativa odierna

L’emergenza educativa, tante volte evidenziata da Benedetto XVI, affonda le radici in questo disorientamento: «L’educazione tende ampiamente a ridursi alla trasmissione di determinate abilità, o capacità di fare, mentre si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di oggetti di consumo e di gratificazioni effimere» [6]; in tal modo i giovani «si sentono alla fine lasciati soli davanti alle grandi domande che nascono inevitabilmente dentro di loro» [7], alla mercé di una società e una cultura che ha fatto del relativismo il proprio credo. Alle prese con queste possibili difficoltà, e come conseguenza del loro diritto naturale, i genitori devono rendersi conto che la scuola è, in certo qual modo, un prolungamento della loro famiglia, uno strumento del loro compito personale di genitori e non soltanto un luogo dove viene fornita ai figli una serie di conoscenze.

Come primo requisito, lo Stato deve salvaguardare la libertà delle famiglie, in modo che possano scegliere a ragion veduta i centri d’insegnamento da essi giudicati più convenienti per l’educazione dei propri figli; e sempre lo stesso Stato ha il compito di assicurare il diritto all’istruzione proprio come disposto dalla Costituzione all’art. 34 «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto  di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso». Bisogna innanzi tutto notare che la Costituzione distingue nettamente l’istruzione inferiore da quella superiore. Per l’istruzione inferiore infatti l’art. 34 stabilisce i principi dell’obbligatorietà e della gratuità; per quella non obbligatoria invece non è riprodotta la garanzia della gratuità, ma è sancito il diritto non di tutti, bensì soltanto dei capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, fruendo di apposite agevolazioni volte a rendere effettivo tale diritto.

Sarebbe tuttavia riduttivo risolvere il diritto all’istruzione nella gratuità di quella inferiore e nelle provvidenze volte a favorire la frequenza alla scuola, e cioè nelle prestazioni di assistenza scolastica. Un primo aspetto del diritto all’istruzione è costituito infatti dall’offerta di strutture di istruzione da parte dello Stato, dalla conformazione del sistema scolastico pubblico, dalla sua idoneità a superare le disomogeneità delle situazioni socio-culturali di partenza degli alunni con una modulazione dell’attività didattica adeguata alle specifiche esigenze dei singoli casi [8].

Un “obbligo” costituzionale

Da questo punto di vista viene in rilievo innanzi tutto la disposizione costituzionale secondo cui «la Repubblica istituisce scuole stabili per tutti gli ordini e gradi» [9]. Tale disposizione ha posto infatti allo Stato un vero e proprio obbligo di provvedere direttamente al bisogno dell’istruzione, obbligo che è stato largamente adempiuto con la realizzazione di un’ampia rete di scuole statali che ha consentito una grande estensione della scolarità [10]. Vanno poi considerate le condizioni di ammissione al servizio dell’istruzione, e cioè la disciplina delle tasse richieste per la frequenza della scuola statale. L’erogazione secondo criteri sociali del servizio dell’istruzione, costituisce infatti un importante fattore di superamento degli ostacoli economici alla fruizione del servizio medesimo e quindi va inquadrato anch’esso fra le misure volte ad allargare le possibilità di accesso all’istruzione.

La Costituzione, come si è notato, garantisce la gratuità soltanto per la scuola dell’obbligo e non anche per gli altri gradi di istruzione. La legislazione ordinaria ha tuttavia stabilito il principio della gratuità anche per la scuola materna [11] mentre per l’istruzione secondaria superiore e per quella universitaria l’importo delle tasse è fissato in una modesta percentuale del costo reale del servizio, salvo riduzioni ed esenzioni per gli appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata. Bisogna considerare poi gli aspetti qualitativi del sistema scolastico: la misura del soddisfacimento del bisogno di istruzione dipende infatti anche dalla qualità e dall’efficacia del servizio offerto e cioè dall’idoneità delle attività scolastiche a far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento cui esse sono preordinate, riducendo i fenomeni di insuccesso e di abbandono.

In questa prospettiva una misura molto importante deve essere considerata la realizzazione della scuola materna, disciplinata dalla L. 18 marzo 1968, n. 444, la quale ha superato una concezione puramente assistenziale di tale istituzione, assegnandole fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo. La scuola materna si caratterizza dunque come una istituzione volta al superamento precoce delle situazioni di condizionamento sociale suscettibili di incidere negativamente sul successo degli alunni negli ulteriori gradi di istruzione. È pur vero che l’iscrizione alla scuola materna ha carattere facoltativo, la gratuità della frequenza e soprattutto l’istituzione di un ampio numero di scuole hanno tuttavia determinato una generalizzazione del servizio che assume un importante valore quale strumento di miglioramento dell’efficacia del sistema scolastico nel suo complesso [12].

La scuola quale luogo di crescita e di maturazione

La qualità del sistema scolastico peraltro è in funzione di vari fattori tra cui si possono annoverare, a titolo puramente esemplificativo, la realizzazione di un adeguato patrimonio di edilizia scolastica, la disponibilità delle attrezzature e dei sussidi necessari per i diversi tipi di attività didattica, il raggiungimento di un equo rapporto tra docenti e allievi, la qualificazione del personale docente, il prolungamento del tempo scolastico, l’adozione di specifiche misure di sostegno a favore degli alunni handicappati, l’adeguamento delle attività didattiche alle esigenze e alle possibilità degli studenti, anche con lo svolgimento di corsi serali per i lavoratori e con l’attuazione di sperimentazioni didattiche.

Anche l’istituzione degli organi di partecipazione sociale alla gestione della scuola è stata inquadrata tra le misure rivolte all’attuazione del diritto all’istruzione affermandosi che perché il diritto allo studio possa realizzarsi, occorre un modo differente di far scuola in una istituzione scolastica diversa perché non più funzionalizzata esclusivamente a trasmettere valori culturali, ma a recepire anche ciò che evolve e matura nel contesto sociale; diversa perché gestita socialmente, cioè sottoposta ad un cosciente e democratico controllo, e rivolta all’ampliamento delle strutture a tutti i livelli. Solo in questo modo la scuola può definirsi tale: un luogo di crescita e di maturazione in cui i diritti dei bambini vengono concretizzati attraverso l’esercizio dei diritti genitoriali di cui lo Stato ne è il curatore, offrendo non solo l’apprendimento culturale ma soprattutto quello antropico e valoriale necessari per la formazione della persona umana.

Note

[1] Cfr., P. B. HELZEL, A. R. RIZZUTI, Quale diritto all’identità per i transessuali, in “Dike Kai Nomos, Quaderni di cultura politico-giuridica”, Falco Editore, Cosenza 2014, p. 17.

[2] COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La sfida educativa, editori Laterza, Bari 2009, pp. 49 e ss.

[3] Cfr. L. NEGRI, Emergenza educativa. Che fare?, Fede e Cultura, Jaca Book,  Verona, 2008, pp. 4 e ss.

[4] A. MASULLO, “Conferenza regionale sulle Scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna” tenuta il 25-26 ottobre 2002 nella sala Auditorium, Viale Aldo Moro n. 18, Bologna. La conferenza è stata organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, dall’ANCI regionale con la collaborazione di IRRE-ER, Lega Autonomie, UPI-ER, Università di Bologna, Associazioni gestori scuole paritarie: FISM, ARERIPAB, Concooperative, Legacoop.

[5] Art. 30 Cost. “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”

[6] Benedetto XVI, Discorso al Convegno della Diocesi di Roma , 11-VI-2007.

[7] Benedetto XVI, Discorso alla Conferenza Episcopale italiana , 29-V-2008.

[8] Cfr, G. ROSSI, Il diritto allo studio e l’amministrazione scolastica, in “Annali della p.i.”, XIX – 1973, Quaderno n. 1, p. 295, secondo cui “è opportuno dall’insieme del funzionamento della scuola che dipende la realizzazione del diritto allo studio”.

[9] Art. 33, 2° comma, Cost.

[10] Per alcuni dati sintetici si vedano ISTAT, le Statistiche sull’evoluzione della scuola: 1946-1985, in “Annali della p.i.”, XXXIII (1987), p. 194 ss.

[11] L. 18 marzo 1968, n. 444, art. 1, 3° comma.

[12] Sulla scuola materna si rinvia a  S.  FREGO, Evoluzione e prospettive dell’ordinamento della scuola materna, in “Riv. giur. Scuola”, XXVII – 1988, p. 211 ss.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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Francesco Siciliano

Sono nato a Cetraro il 24/01/90. Dopo la maturità scientifica, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università della Calabria nel 2015 con una tesi in biogiuridica dal titolo "Il diritto al dolore: sacrificio da sopportare o condanna da non tollerare?", oggetto di prima pubblicazione nel testo "la bioetica come ponte tra società e innovazione", P. B. Helzel - A. Sergio, Aracne editrice 2016. Pochi anni dopo l'ingresso in seminario ho acquisito il titolo per l'esercizio alla professione forense presso il Tribunale della Corte di Appello di Catanzaro. Durante gli anni di studi di filosofia a Cosenza nel 2016 ho scritto sulla rivista Fides Quaerens. Ho in seguito conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale, sez. San Tommaso in Napoli con una tesi in teologia del diritto dal titolo "Dal dolore alla guarigione con il sacramento della misericordia". Sono stato ordinato presbitero il 30 Aprile 2022 e ho conseguito la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma e lo Studium di prassi amministrativa canonica presso il Dicastero per il Clero. Attualmente sono Parroco della Parrocchia di S. Giacomo M. Apostolo in Fuscaldo Paese e difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico dell'Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisigano

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