Baldassarre Franceschini, detto il Volterrano, la burla del Pievano Arlotto, 1640 c., tempera su tela, Galleria degli Uffizi
Introduzione
Il vicario foraneo è il sacerdote che in virtù della nomina del Vescovo è chiamato a vigilare e coordinare le attività parrocchiali delle parrocchie territorialmente vicine. Nel libro II del Codice di diritto canonico dedicato al Popolo di Dio, alla parte II relativa alla Costituzione gerarchica della Chiesa, Sez. II dedicata alle Chiese particolari e ai loro raggruppamenti, Cap. VII ci si sofferma sulla figura del vicario foraneo e sulle sue funzioni. Recitano i cann. 553 [1] – “§1. Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo. §2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.
Can. 554 – §1. Per l’ufficio di vicario foraneo, che non è legato all’ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo. §2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, stabilito dal diritto particolare. §3. Il Vescovo diocesano per giusta causa può rimuovere liberamente dall’ufficio il vicario foraneo, secondo il suo prudente giudizio.
Can. 555 – §1
Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:1) di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del vicariato; 2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.
§2. Il vicario foraneo nell’ambito del vicariato affidatogli: 1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279 §2 [2] abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi. §3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa. §4. Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano”.
Il suo ruolo è quello di promuovere l’attività pastorale e spirituale con un respiro comune e unitario tra le parrocchie territorialmente vicine. Per questo il Vescovo, prima della nomina, consulta i sacerdoti del vicariato e decide secondo il proprio prudente giudizio. La scelta del vicario foraneo non è vincolata alla sede parrocchiale; può essere nominato a tempo determinato ed è sempre revocabile ad nutum episcopi. I compiti che attengono a tale ministero riguardano in particolare la cura dei chierici, la vigilanza sulla liturgia, sulla tenuta dei libri parrocchiali, sulla corretta amministrazione dei beni della parrocchia e sulla visita alle parrocchie della forania.
Excursus storico-giuridico
La figura del vicario foraneo affonda le proprie radici in epoca medioevale, al fine di consentire al Vescovo una gestione ed un controllo delle comunità parrocchiali anche lontano dalla propria residenza. Già all’epoca, la cura e il controllo delle parrocchie vicine era affidata al Vicario a suffragio dei sacerdoti e dei chierici che costituivano la vicaria con particolare attenzione al decoro delle parrocchie stesse. Al contempo, il vicario era chiamato al controllo e alla vigilanza per l’attuazione dei decreti emanati dal Vescovo.
Successivamente, il ruolo del vicario venne implementato in seguito alla riforma [3] voluta da San Carlo Borromeo [4], il quale ebbe modo di rappresentare diffusamente i poteri del vicario durante la riapertura del Concilio di Trento. La sua intenzione era quella infatti di creare una figura che facesse da collante tra una visione pastorale e spirituale di insieme e il Vescovo, in ragione della vastità delle circoscrizioni diocesane, che potesse essere un riferimento per i sacerdoti anche per l’osservanza ed il rispetto della prassi liturgica e morale ottenuta con la Riforma Tridentina [5]. A tal fine veniva previsto che il vicario foraneo effettuasse visite pastorali regolari alle parrocchie affidategli. Considerata l’ampia opera di riforma del Concilio di Trento, il ruolo del vicario foraneo fu anche quello di portare l’azione riformatrice appena instaurata dal centro della diocesi verso la periferia e di intervenire dove le tradizioni locali contrastavano con le nuove norme.
In precedenza inoltre le attribuzioni del vicario erano differenti rispetto a quelle odierne, rivestendo anche funzioni giudiziarie in ambito laico per piccole questioni non riguardanti la giurisdizione ordinaria anche se sempre su delega del vescovo. Le sentenze rese nell’ambito dei giudizi da questi officiati, potevano essere appellate al Tribunale del Vescovo. Egli doveva riferire a questi o al suo vicario generale, formando un unico tribunale. Nelle cause civili giudicava per piccole somme. Nelle cause penali formava soltanto un processo informativo con l’ausilio di un notaio e di un cancelliere [6].
Nel CJC del 1917
Secondo il precedente Codice di diritto canonico, ai cann. 445 a 450 [7] si prevedeva inoltre: “il Vicario foraneo è il sacerdote preposto ad un Vicariato foraneo. Il Vescovo eleggerà un sacerdote degno, specie tra i Rettori delle Chiese parrocchiali, ed è amovibile ad nutum. I poteri del Vicario foraneo sono determinati dai Sinodi provinciali e diocesani e dal Vescovo. Deve specialmente vigilare gli ecclesiastici nell’esercizio del loro ministero, l’esecuzione dei decreti vescovili, aver cura della materia per l’Eucaristia, del culto, dell’amministrazione dei beni e oneri, specialmente di Messe e i libri parrocchiali. Visiterà le parrocchie del suo distretto; provvedere per il parroco ammalato o morto, curandone i libri e quanto altro è della Chiesa. Convocherà e presiederà le adunanze dei preti nei giorni stabiliti dal Vescovo, curando che, se si celebrino in più luoghi, sia fatto con diligenza. Anche non parroco, risiederà nel territorio del Vicariato o vicino. Almeno ogni anno darà relazione al Vescovo di tutto con suo voto sul da farsi. Ha sigillo proprio e precede tutti i parroci e i sacerdoti del distretto”.
I compiti risultavano già ben determinati, ma senza quell’ampio respiro che poi è sfociato nelle disposizioni odierne. È infatti con il Codice di diritto canonico del 1983 che viene ampliato il canone 555 il quale prevede “il dovere e il diritto” in capo al vicario foraneo di creare quella trama di cooperazione e collaborazione con gli altri parroci oltre alla cura liturgica e pastorale.
Sinodalità di prossimità
Una vera e propria differenza questa con l’antico istituto di cui abbiamo innanzi parlato e che forse è più in linea con quanto desiderato da San Carlo Borromeo che aveva tratteggiato la figura del vicario foraneo non in ottica gerarchica, ma da intendersi come organo intermedio di collaborazione, comunione e coordinamento tra vescovo e parroci, introducendo, in modo lungimirante, un principio oggi riconducibile alla sinodalità di prossimità [8]. Questo ci consente di affermare come il vicario foraneo possa realmente inserirsi nella vita concreta delle parrocchie, contribuendo alla costruzione di una pastorale comune e a un cammino condiviso di Chiesa. Con il termine sinodalità di prossimità si intende proprio questo: la cooperazione stabile tra le parrocchie vicine, che da semplice modalità operativa diventa un vero e proprio principio giuridico. Si tratta di un orientamento del tutto coerente con la crescita e lo sviluppo della Chiesa universale.
Il caso dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, esempio di sinodalità territoriale
A questo proposito è opportuno segnalare l’entrata in vigore dal 1° luglio 2025 del decreto promulgato dall’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Mons. Andrea Bellandi [9], con il quale si è provveduto a riconfigurare le foranie affidategli per meglio rispondere alle esigenze pastorali del territorio. Il decreto nasce con l’intento di rispondere alle “sfide che emergono dal cammino sinodale e dall’esigenza di muovere i primi passi della conversione istituzionale oltre che pastorale” [10]. Il Vescovo infatti, quale successore degli Apostoli, ha il compito di guidare il popolo di Dio e di ascoltarne le esigenze.
È quindi naturale che egli, vagliate le necessità ed esigenze del popolo, consideri le istanze della propria diocesi tenendo conto della collocazione geografica, della tradizione storica e delle esigenze pastorali emergenti, come indicato nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores:
“Per rendere possibile l’attuazione del loro fine pastorale, nell’erezione dei vicariati foranei o simili, occorre che il Vescovo consideri alcuni criteri quali: l’omogeneità dell’indole e le consuetudini della popolazione, le caratteristiche comuni del settore geografico [..], la prossimità geografica e storica delle parrocchie, la facilità di incontri periodici per i chierici e altro […].” [11].
In tale prospettiva, l’Arcivescovo [12] ha ritenuto opportuno riorganizzare la distribuzione delle trenta parrocchie dell’intera zona pastorale di Campagna, in precedenza articolata nelle due foranie di Buccino-Caggiano e Campagna-Colliano, scorporando in particolare il Comune di Campagna – con le sue dieci parrocchie – in quanto non rispondenti alle concrete esigenze pastorali. Tale scelta si inserisce nel più ampio processo di adeguamento alle realtà pastorali dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, già avviato negli anni precedenti attraverso vari decreti di riorganizzazione delle foranie.
Nello specifico facciamo riferimento al Decreto arcivescovile del 29 dicembre 2010 che conferiva un assetto definitivo alle foranie della zona pastorale di Campagna e di Montecorvino Pugliano – Montecorvino Rovella e Salerno-Est, e del 6 gennaio 2015 a firma di Mons. Luigi Moretti reso ad experimentum atque triennium proprio con l’auspicio che: “le Foranie possano vivere, come ricaduta sul territorio diocesano, vere e proprie esperienze di sinodalità intorno agli Orientamenti pastorali offerti dal Convegno diocesano annuale e raccordandosi e dialogando con gli Uffici diocesani di servizio pastorale, possano articolare e verificare un cammino di Chiesa che si interroga sulle urgenze pastorali del popolo di Dio e sul modo di rispondere ad esse secondo il Vangelo e il Magistero della Chiesa” [13].
Conclusioni
Dall’itinerario storico-giuridico tracciato emerge come la figura del vicario foraneo, pur radicata nella tradizione ecclesiale più antica, abbia progressivamente assunto una fisionomia sempre più pastorale, fino a diventare oggi un elemento essenziale per garantire unità, coordinamento e cura nelle comunità territoriali. Il passaggio da un ruolo prevalentemente vigilante – tipico dell’epoca medievale e del Codice del 1917 – a una funzione di promozione della comunione e della collaborazione tra i parroci, come previsto dal Codice del 1983, testimonia un’evoluzione coerente con la maturazione dell’ecclesiologia contemporanea. In questa prospettiva si comprende come il vicario foraneo non rappresenti soltanto una figura intermediaria nella struttura gerarchica della Chiesa, ma un vero strumento pastorale a servizio dei presbiteri e delle parrocchie.
La riorganizzazione delle foranie nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno costituisce un esempio concreto di come il diritto particolare possa valorizzare questo ministero, interpretando in maniera attuale le esigenze reali delle comunità e orientando le strutture territoriali a un’azione più efficace e condivisa. Il riferimento alla sinodalità di prossimità permette di cogliere il significato più profondo di questo percorso: non un semplice aggiornamento strutturale, ma la riscoperta di una forma di ministero capace di sostenere la vita ordinaria della Chiesa attraverso relazioni di ascolto, sostegno reciproco e corresponsabilità. Con finezza sintetizza tale prospettiva la formulazione contenuta nello Statuto dell’Arcidiocesi, che esprime efficacemente l’identità del vicario foraneo nel contesto ecclesiale odierno: “Nella prospettiva della sinodalità di prossimità, il vicario foraneo diventa non soltanto un coordinatore pastorale, ma un segno visibile di comunione ecclesiale, dove la legge si traduce in vita e il diritto diventa cammino condiviso” [14].
Note
[1] https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_553-555_it.html.
[2] Can. 279 §2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i sacerdoti frequentino lezioni di carattere pastorale programmate dopo l’ordinazione sacerdotale ,e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto stesso, partecipino ad altre lezioni, convegni teologici o conferenze, per approfondire e favorire una migliore conoscenza delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.
[3] La riforma di san Carlo Borromeo caratterizzò il XVI secolo con l’intento di attuare i decreti del Concilio di Trento e promuovere una riforma morale e spirituale del clero e della Chiesa. Ai lavori tridentini partecipò suo zio, Papa Pio IV, e san Carlo Borromeo fu considerato uno dei più grandi riformatori della Chiesa; il Concilio di Trento, i cui lavori erano stati sospesi, fu riaperto proprio nel 1555.
[4] Il cardinale e arcivescovo di Milano, san Carlo Borromeo, fu considerato uno dei più grandi riformatori della Chiesa Cattolica.
[5] Riforma avviatasi con il Concilio di Trento (1545-1563), voluta per riaffermare la dottrina cattolica, riformare la disciplina ecclesiastica e combattere l’eresia.
[6] G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XCIX, Venezia, MDCCCLX. Novissimo digesto italiano, Diritto ecclesiastico, a cura di A. Azzarà e E. Eula, vol. XVI, UTET, 1969. Redazione: Maroni Stefania, 2006/03; prima redazione: Santolamazza Rossella, SIUSA nazionale, 2022/05/02.
[7] Codice di diritto canonico del 1917.
[8] Questo termine rimanda alla definizione di Chiesa sinodale utilizzata per indicare il cammino comunitario della Chiesa, frutto di un processo di consultazione ecclesiale e discernimento, articolato in più fasi e che coinvolge tutte le realtà diocesane e l’intera Chiesa universale.
[9]https://www.diocesisalerno.it/wpcontent/uploads/2025/06/Vol.XVIII_.Decr_.018_27.06.2025_riconfigurazione-foranie-arcidiocesi.pdf.
[10]https://www.diocesisalerno.it/wpcontent/uploads/2025/06/Vol.XVIII_.Decr_.018_27.06.2025_riconfigurazione-foranie-arcidiocesi.pdf.
[11] Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores, cap. VII, § II.
[12] Titolo ecclesiastico assegnato all’arcivescovo di una sede metropolitana di grande estensione o rilevanza.
[13]https://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2025/06/Statuto-Vicari-Foranei-Arcidiocesi-Salerno-06.01.2015.pdf.
[14]https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wpcontent/uploads/2025/10/CamminoSinodale_DocumentodiSintesi.pdf.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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