Moderamen inculpatae tutelae: il contributo canonistico alla legittima difesa

Umberto Boccioni, la città che sale, 1910-1911, Museum of modern art, New York

La riflessione sulla legittima difesa costituisce uno dei luoghi privilegiati nei quali emerge con particolare chiarezza il contributo del diritto canonico alla formazione della dogmatica giuridica occidentale. L’antica formula del moderamen inculpatae tutelae, rappresentò un momento decisivo nella definizione dei limiti della difesa personale, poiché impose che la reazione dell’aggredito fosse non soltanto lecita, ma anche moralmente ordinata, calibrata e ragionevole.

La formula del moderamen

Il punto di svolta si colloca nel XIII secolo, quando il diritto canonico applicò la formula del moderamen nel caso del presbitero Laurentius e del ladro di chiesa che venne colpito dal sacerdote. La reazione difensiva del chierico venne ritenuta lecita, ma con il limite che essa dovesse essere contenuta entro margini di stretta necessità. Da qui l’affermazione canonistica che la difesa debba essere adeguata alla gravità dell’offesa e, soprattutto, esercitata con il mezzo meno lesivo idoneo a respingere l’aggressione.

Tale principio non era meramente tecnico, ma teologicamente radicato. Le virtù della carità, della giustizia e dell’amore del prossimo esigevano che l’aggredito tutelasse la propria vita senza, tuttavia, infliggere un danno maggiore di quello strettamente necessario. L’argomento teologico era esplicito: se l’uomo non conserva la propria vita, non può adempiere autenticamente al comando evangelico di amare il prossimo “come sé stesso”. Ne derivava che la difesa fosse considerata un atto lecito, purché esercitata con moderazione.

Defensio moderata e defensio immoderata

La giurisprudenza canonica costruì così una categoria che distingueva immediatamente tra defensio moderata, lecita, e defensio immoderata, illecita. L’obiettivo era duplice: da un lato proteggere l’aggredito, che non doveva temere di violare il precetto morale nel difendersi; dall’altro impedire che la difesa degenerasse in abuso. Tale equilibrio rappresentò uno dei contributi più duraturi del diritto canonico alla civiltà giuridica europea.

Il positivismo successivo criticò la categoria del moderamen, ritenendola eccessivamente legata a valori morali e dunque inadatta a un sistema giuridico laico. Tuttavia, l’istituto mostrò una resilienza notevole: la logica della moderazione si ritrova infatti sia in forme esplicite (come nell’art. 25 del codice penale brasiliano), sia in forme implicite, come nel requisito della proporzione dell’art. 52 del codice penale italiano. La sopravvivenza di tale impostazione dimostra che il diritto canonico non trasmise soltanto un limite tecnico, ma una vera visione antropologica della difesa, fondata sulla tutela dell’uomo e sulla limitazione dell’arbitrio.

Moderazione e attualità del criterio canonistico

Il cuore del contributo canonico rimane l’interpretazione della moderazione. Essa non coincideva con un giudizio aritmetico di proporzionalità tra beni giuridici, ma con una valutazione etico-giuridica finalizzata a impedire che l’aggredito abusasse della propria posizione difensiva.

Per comprendere la portata del principio, è utile richiamare un esempio paradigmatico della dottrina: quello del bambino che si arrampica su un albero per rubare una mela, affrontato anche nella discussione penalistica contemporanea. Il proprietario, un uomo anziano e paralizzato, reagisce con l’unico mezzo che possiede, un fucile, uccidendo il minore.

Un caso del genere è emblematico perché mostra come, di fronte a una aggressione bagatellare, la reazione letale sia giuridicamente inammissibile non in ragione del valore oggettivo del bene (la mela), ma per l’irrilevanza dell’offesa in concreto. L’ordinamento richiede, in tali casi, un minimo dovere di solidarietà, perché la lesione subita dall’aggredito non giustifica l’eliminazione della vita dell’aggressore.

Al contrario, un’aggressione può colpire un bene di modesto valore, ma assumere una rilevanza concreta tale da giustificare una reazione intensa. Si pensi ad esempio al furto di un dispositivo elettronico contenente dati bancari. Ciò che conta, in termini canonici e poi penalistici, non è la gerarchia astratta dei beni, bensì il peso che l’aggressione ha per la vittima nella sua concretezza. L’idea canonica della moderazione, quindi, non annulla la difesa, ma la colloca dentro un quadro di ragionevolezza e necessità, impedendo l’arbitrio e garantendo tutela sia all’aggredito sia all’ordine giuridico.

La moderazione nel diritto canonico vigente

Sebbene il Codice di Diritto Canonico del 1983 non disciplini più espressamente la legittima difesa come categoria autonoma, e non contenga una norma equivalente al moderamen inculpatae tutelae medievale,  alcuni elementi della tradizione canonica riemergono nei criteri con cui l’ordinamento ecclesiastico valuta l’imputabilità e la responsabilità soggettiva.

I canoni 1323-1324, dedicati alle cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità, impongono infatti al giudice di valutare la necessità dell’atto, la proporzione fattuale, l’assenza di intenzione nociva e le condizioni concrete dell’agente. Si tratta di criteri che, pur espressi in linguaggio moderno, riflettono l’antica logica della moderazione: la condotta viene valutata nella sua concretezza etico-giuridica, escludendo l’arbitrio e confermando la centralità di una reazione che sia sì lecita, ma sempre contenuta.

Non siamo di fronte a una ripresa letterale del principio medievale, ma alla permanenza della sua struttura antropologica ed etica. La moderazione continua dunque a operare come criterio di giudizio, seppur all’interno di categorie attuali – imputabilità, esclusione della colpa, circostanze soggettive che costituiscono la forma moderna di quel medesimo nucleo concettuale.

In questo senso, il diritto canonico contemporaneo conserva, in forma indiretta ma sostanziale, quello stesso orientamento che nel XIII secolo guidò la distinzione tra difesa legittima e reazione arbitraria. Il valore permanente del moderamen si manifesta così non come norma esplicita, ma come logica interna alla valutazione ecclesiastica dell’agire umano.

La ricostruzione mostra come il diritto canonico abbia giocato un ruolo decisivo nella definizione dei limiti dell’azione difensiva: fu infatti la giurisprudenza ecclesiastica a introdurre l’esigenza che la difesa fosse non solo giuridicamente possibile, ma anche misurata e necessaria, prevenendo la trasformazione della tutela in abuso. Tale principio ha attraversato i secoli fino a radicarsi nei moderni sistemi penali.

La moderazione rimane dunque una categoria che, pur nata in ambito canonico, continua a informare la dogmatica contemporanea, richiamando l’idea che la difesa è giustificabile solo se inscritta in una dinamica di tutela, mai di arbitrio.

Bibliografia

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João Maurício Adeodato, «A construção retórica do ordenamento jurídico – Três confusões sobre ética e direito», in «Electronic Journal of the Law Course: PUC Minas Serro», 2011, pp. 103–114.

Santiago Mir Puig, «Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho Penal», in «Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología», 2003, pp. 1–19.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Maria Cives

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