Due giustizie, due trasparenze: quando il silenzio tutela la verità

“Sandro Botticelli – La calunnia di Apelle” – Galleria degli Uffizi, Firenze

Nel contesto contemporaneo, l’amministrazione della giustizia si trova costantemente esposta alla dimensione mediatica. Ogni inchiesta, ogni nome, ogni indizio diventa immediatamente notizia. L’opinione pubblica giudica prima ancora che un tribunale si pronunci, creando notevoli danni, spesso irreparabili. Accanto alla giustizia formale si sviluppa così una giustizia parallela, alimentata dal flusso mediatico e dal giudizio istantaneo dei social, dove si emettono verdetti sommari non sulla base di un percorso di formazione adeguato, ma dal divano di casa propria, secondo percezioni emotive e narrative suggestive più che su prove processuali.

Eppure, esiste un ordinamento in cui la giustizia procede in modo opposto: in silenzio, nel discernimento, nella tutela della dignità delle persone coinvolte. È l’ordinamento canonico. In esso, la presunzione d’innocenza non rappresenta una mera formula di principio, ma costituisce una garanzia sostanziale e inviolabile, espressione di una giustizia che antepone la persona al clamore. Tale principio trova la sua applicazione più autentica nella fase più delicata e significativa del procedimento: l’indagine previa, luogo del discernimento prudente, dove la verità si cerca non sotto i riflettori, ma nel rispetto della riservatezza e della dignità umana.

L’indagine previa

Ai sensi del can. 1717 § 1 CIC, quando un Ordinario riceve una notizia, almeno probabile, di un delitto, egli “indaghi prudentemente, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua”. Il §2 aggiunge che l’indagine deve essere condotta in modo da non compromettere la buona fama di alcuno.

La disciplina di cui al can. 1717 CIC riflette la ratio fondamentale del sistema penale canonico: non si apre alcun procedimento penale sulla base del mero sospetto. L’indagine previa prende avvio esclusivamente dalla notizia almeno verosimile di un delitto e assume pertanto carattere pastorale-amministrativo. Essa non mira all’accertamento della colpevolezza né determina lo status di imputato, essendo finalizzata unicamente a valutare la consistenza della notitia de delicto e l’opportunità di intraprendere la via giudiziale o la via amministrativa.

Durante la fase dell’indagine previa, tutte le informazioni restano coperte da riservatezza. L’indagine può concludersi in forma silente, senza pubblicità e senza pregiudicare la reputazione dei soggetti coinvolti. L’interessato può non essere informato dell’esistenza dell’indagine qualora essa si chiuda in archiviazione; in altri casi, ne viene dato avviso ai fini dell’adozione di misure cautelari, necessarie a tutela della buona fama, del bene pubblico, dell’integrità dell’istruttoria e al fine di prevenire scandali, inquinamenti probatori o reiterazioni delittuose.

Per i delicta graviora, una volta completata l’investigatio, l’Ordinario è tenuto a trasmettere gli atti al Dicastero per la Dottrina della Fede, indipendentemente dall’esito della valutazione, positiva o negativa, dell’indagine. Anche qualora ritenga che il caso debba essere archiviato, l’Ordinario ha l’obbligo di informare il Dicastero, affinché quest’ultimo possa decidere se eventualmente procedere ad ulteriora.

Il valore della riservatezza e la tutela della buona fama

Nel sistema penale statale, la segretezza investigativa è istituto di natura strumentale e temporanea, destinato a cessare con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e con l’apertura del dibattimento, in cui prevale il principio della pubblicità quale garanzia di imparzialità e controllo democratico.

Nel sistema canonico, invece, la riservatezza assume carattere intrinseco e permanente, costituendo espressione della finalità pastorale e del rispetto della dignità umana. Essa tutela non solo la regolarità dell’indagine e poi del processo, ma anche e soprattutto l’onore, la buona fama e la privacy dei soggetti coinvolti — sia del presunto autore che del denunciante.

Il can. 220 del Codice di diritto canonico sancisce che “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità”, principio di particolare rilievo nella fase di indagine, in cui le accuse non sono ancora provate e la divulgazione prematura può produrre danni irreparabili. La reputazione è qualificata come bene morale integrante la dignità del fedele.

Per tale ragione, gli atti dell’indagine previa non sono pubblici, solo l’Ordinario – o il suo delegato – e i suoi collaboratori vi hanno accesso, e ogni comunicazione esterna è subordinata a valutazione di opportunità e proporzionalità. La verità, nel sistema ecclesiale, non si afferma mediante la spettacolarizzazione, ma attraverso un processo di ascolto, prudenza e rispetto dei tempi della giustizia. La lesione della buona fama può essere giustificata esclusivamente laddove risulti sorretta da un interesse prevalente del bene comune.

Diritto di cronaca e comunicazione ecclesiale

Nel sistema secolare, il diritto di cronaca costituisce espressione qualificata della libertà di stampa sancita dall’art. 21 della Costituzione, la quale ne delimita la legittimità ai casi in cui siano rispettati i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico. In difetto di tali condizioni, la cronaca si trasforma in diffamazione e può portare alla formazione di un vero e proprio processo mediatico, con conseguente compromissione della reputazione delle persone e potenziale influenza sull’imparzialità dell’organo giudicante.

Nel contesto ecclesiale, il diritto di cronaca incontra limiti di natura differente poiché i processi canonici si svolgono a porte chiuse. L’indagine previa, in particolare, non è soggetta a comunicazione esterna non già per finalità di occultamento, bensì per preservare la genuinità dell’accertamento e la tutela della dignità e della buona fama dei soggetti interessati. La divulgazione di un procedimento ancora in corso comporterebbe una violazione del diritto alla buona fama e un pregiudizio per la credibilità stessa dell’azione ecclesiastica.

Pertanto l’eventuale comunicazione è ordinata a perseguire un equilibrio:  garantire un’informazione corretta e trasparente, ma al contempo rispettosa della riservatezza e della dignità umana. In tal senso, ad esempio, il Vademecum del Dicastero per la Dottrina della Fede, al n. 45 [1] dispone che, in caso di necessità di comunicazioni pubbliche, “si debbano adottare tutte le cautele opportune, utilizzando una forma essenziale e stringata, evitando annunci sensazionalistici e astenendosi da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata, attenendosi altresì all’eventuale volontà di riservatezza manifestata dalle presunte vittime”.

Tiriamo le somme

Dalla comparazione dei due ordinamenti emerge che: nel sistema statuale, la pubblicità costituisce principio di garanzia, mentre la segretezza ha funzione meramente strumentale; nel sistema canonico, al contrario, la riservatezza è principio strutturale e ordinante, funzionale alla tutela della persona e alla ricerca veritativa, in una prospettiva non solo giuridica ma anche pastorale. La giustizia ecclesiale, pertanto, si caratterizza per un approccio che privilegia il discernimento silenzioso alla visibilità mediatica, e concepisce la verità non come spettacolo, bensì come frutto di prudenza, ascolto e rispetto della dignità umana.

Forse, in un tempo in cui l’informazione corre più veloce della verità, l’ordinamento canonico con la sua prudenza silenziosa, ricorda a tutti che non tutto ciò che è noto è giusto, e non tutto ciò che è taciuto è ingiusto. Il rispetto della presunzione d’innocenza sancita dall’articolo 27 della Costituzione, comma 2, e dal canone 1321, §1, comincia dal modo in cui scegliamo di raccontare — o di non raccontare — un’indagine e poi un processo. In questo senso, il diritto canonico offre al mondo civile una lezione preziosa: la giustizia non è necessariamente più vera quando è più visibile. A volte, solo il silenzio rispettoso permette alla verità di maturare senza essere deformata dal clamore mediatico.

Note

[1] Congregazione per la Dottrina della Fede, Vademecum. Su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, n. 45.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Fabiola Lacagnina

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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