Il Presidente Sergio Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 e per la relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2024, © Presidenza della Repubblica
Cos’è la Delibazione?
Il termine indica uno speciale procedimento giudiziario con cui, su domanda di una parte, lo Stato riconosce l’efficacia di una pronuncia giudiziaria, emessa da un organo giudiziario di uno Stato straniero. Tale procedura, indi, viene utilizzata anche per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze di nullità canonica del matrimonio.
La normativa di riferimento
In seguito ad una sentenza di nullità matrimoniale, emessa dal Tribunale ecclesiastico competente, ex canoni 1404-1416, Titolo I, C.I.C., resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, le parti, o una sola di esse, possono esperire il procedimento per conseguire la Esecutorietà, detta anche delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nel territorio dello Stato Italiano.
Appare opportuno precisare, che la Delibazione può aver ad oggetto esclusivamente una pronuncia giudiziaria, con esclusione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio “rato e non consumato”, che sono provvedimenti di grazia, del tutto discrezionali, emessi con un procedimento amministrativo e non giudiziario.
Il procedimento di Delibazione, inizialmente, veniva disciplinato dai Patti Lateranensi del 1929, legge n. 847/1929, ed oggi è regolamentato dal così detto “Accordo di Villa Madama” del 18 febbraio 1984, legge n. 218/1995; la disciplina non ha subito modifiche nemmeno con la Riforma del diritto internazionale privato, entrata in vigore con la legge n. 218/95.
Guida all’atto introduttivo
La parte interessata, che intende far valere nella Repubblica Italiana la statuizione ecclesiastica, dovrà adire la Corte di Appello competente, da individuarsi in base al distretto del Comune ove risulta trascritto il matrimonio. Il primo adempimento sarà, quindi, la predisposizione dell’atto introduttivo, atto di citazione da notificare alla controparte o ricorso congiunto, se richiesto da entrambi gli interessati.
L’atto introduttivo, in ambedue i casi, dovrà contenere, le generalità dei coniugi, l’indicazione della data e del luogo di celebrazione del matrimonio concordatario e della seguente sua trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione, l’indicazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio, della eventuale pronuncia di II° Istanza, e del decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
L’atto introduttivo del giudizio, inoltre, dovrà, anche, indicare la causa che ha determinato la pronuncia di nullità del matrimonio, poiché le Corti di Appello, soprattutto negli ultimi anni, richiedono tale precisazione. Occorrerà, inoltre, precisare che il processo, celebrato presso il Tribunale Ecclesiastico, abbia permesso, ad entrambi i coniugi di esercitare il proprio diritto di difesa e, nel rispetto del giusto contraddittorio, che abbiano potuto rappresentare le proprie ragioni e le proprie motivazioni.
La parte interessata avrà, altresì, il compito di evidenziare che la sentenza, della quale viene richiesta la delibazione, ha tutti i requisiti di legittimità e correttezza processuale, idonei per consentire il suo ingresso nel panorama giuridico italiano. Nell’atto introduttivo, in caso di procedimento contenzioso, la parte istante, detta anche attrice, dovrà, inoltre, articolare le eventuali richieste istruttorie che riterrà necessarie per l’accoglimento delle proprie richieste e conclusioni. Con l’atto introduttivo, nel momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento, dovranno essere depositati in allegato:
- il mandato procuratorio;
- la sentenza di nullità canonica, e l’eventuale sentenza di II° istanza;
- il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
- l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- eventuali altri documenti ritenuti necessari.
Il procedimento
La parte istante, o attrice, dovrà chiedere, alla Corte di Appello adita, di dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica nel territorio della Repubblica Italiana e che, successivamente, ne sia ordinata, all’Ufficiale dello Stato Civile, del Comune ove il matrimonio venne celebrato, l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Si tratta di una procedura in unico grado pur svolgendosi innanzi alla Corte di Appello, ove quest’ultima non ha competenza a valutare il merito della pronuncia ecclesiastica, la causa di nullità del matrimonio, ma dovrà solo verificare:
- l’esistenza e l’autenticità della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;
- che il matrimonio sia “concordatario”, quindi canonico trascritto ai fini civili;
- che nel processo canonico sia stato garantito il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti;
- che la sentenza da delibare non sia in contrasto con una sentenza precedente pronunciata da un giudice italiano;
- che non penda davanti al giudice italiano un procedimento con lo stesso oggetto tra le medesime parti processuali, introitato prima che la sentenza canonica sia diventata definitiva;
- che non ci sia contrarietà tra la decisione canonica e l’ordine pubblico.
- In caso di giudizio contenzioso è possibile che il coniuge, citato il convenuto si costituisca in giudizio contestando le richieste dell’attore ed opponendosi alla richiesta di Delibazione, (solitamente per contrarietà all’ordine pubblico in caso di convivenza ultra-triennale, ma vedremo prossimamente che una convivenza superiore ai tre anni non è sempre di ostacolo alla delibazione), ed articolando istanze istruttorie.
In questa fare sarà possibile svolgere la eventuale fase istruttoria in base alle richieste delle parti e le eventuali prove testimoniali. Terminata la fase istruttoria, precisate le conclusioni e depositate le eventuali comparse conclusionali e repliche dalle parti, la Corte deciderà sulla domanda giudiziale con sentenza.
Adempimenti successivi
Qualora la Corte accolga la domanda dell’attore e renda esecutiva la sentenza ecclesiastica nello Stato italiano, potrebbe ritenere necessario statuire un provvedimento provvisorio di natura economica, in favore del coniuge in buona fede, quindi inconsapevole, al momento della celebrazione del matrimonio, della causa di nullità, rinviando poi le parti al Tribunale competente per la statuizione definitiva.
Trattasi dell’istituto del matrimonio putativo, ex art. 128 c.c., l’unico caso in cui la sentenza di nullità non ha efficacia retroattiva, ma opera “ex nunc“, ma di questo ne parleremo prossimamente. Emessa la sentenza, la parte interessata dovrà notificarla, in caso di giudizio contenzioso, alla parte convenuta, in caso di domanda congiunta basterà notificarla al Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello che ha emesso la sentenza.
La finalità di questa notifica è far decorrere i termini brevi per la eventuale sua impugnazione, in questo caso possibile solo presso la Suprema Corte di Cassazione, e quindi per il passaggio in giudicato della pronuncia. Passata in giudicato la sentenza diviene definitiva, quindi la nullità matrimoniale farà stato tra le parti; a questo punto la parte interessata potrà far istanza alla Corte di Appello precedentemente Adita perché trasmetta la sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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