Lo status di figlio legittimo nel diritto canonico vigente, can. 1137

Legittimo
Ettore Tito, bambini, olio su tavola, Galleria Nova, Milano

Lo status di figlio legittimo

Uno degli effetti del matrimonio canonico è quello di attribuire ai figli lo status di figlio legittimo. Più precisamente, ai sensi del can. 1137 CIC-83, sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimoni validi o putativi, dimodoché i figli rimangono legittimi anche in séguito alla dichiarazione di nullità del matrimonio [1].

Inoltre, secondo il can. 1138 § 2 CIC-83, si presumono legittimi i figli nati almeno centottanta giorni dopo la celebrazione del matrimonio od entro trecento giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale. Diversamente da quanto accadeva nella normativa previgente, il Codice giovanneo-paolino non prevede alcuna differenza di trattamento tra figli legittimi ed illegittimi, essendo ormai venute meno tutte le limitazioni dell’ammissione al seminario e dell’accesso all’’ordine sacro e, in particolare, all’episcopato od alla dignità cardinalizia, oltre che alla carica di superiore maggiore di istituti religiosi [2].

Addirittura, il diritto comune orientale non enuncia proprio la distinzione tra prole legittima ed illegittima [3]. Ciò nonostante, il diritto particolare potrebbe prevedere alcune differenze di trattamento, motivo per cui è previsto l’istituto della legittimazione della prole.

Legittimazione dei figli

A mente del can. 1139 CIC-83, i figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori (valido o putativo), tramite la sanazione in radice ex can. 1161 CIC-83 oppure mediante rescritto della Sede Apostolica, ovverosia del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti [4]. Rispetto alla legittimazione, sono decadute le previgenti limitazioni, per cui non erano legittimabili i figli spuri, in quanto nati da adulterio, da incesto ovvero da persona impedita da ordine sacro o da voto pubblico di castità [5].

Una volta legittimati, i figli sono equiparati in tutto a quelli legittimi, salva diversa previsione del diritto particolare (cfr. can. 1140 CIC-83). Generalmente, il diritto particolare non prevede siffatte deroghe e la distinzione tra figli legittimi ed illegittimi rimane soltanto funzionale alla «necessità di non offuscare la santità del matrimonio e l’opportunità di mantenere ferma la diversità morale, oltre che giuridica, tra unione legittima e non» [6].

Poste queste premesse, può apparire superfluo ed anacronistico richiedere il rescritto di legittimazione, se non apporta alcun vantaggio concreto al legittimando. Uno dei pochi casi di utilità pratica potrebbe essere quello in cui lo status di figlio legittimo sia necessario al fine di poter ereditare titoli nobiliari, come accade in alcuni ordinamenti civili [7]. Altrimenti, sembrano potersi ravvisare interessi di riabilitazione morale agli occhi di determinate società in cui i figli illegittimi subiscono indebite stigmatizzazioni.

In ogni caso, la Chiesa svolge il compito di fornire un’adeguata cura pastorale a tali figli [8], anche assicurandosi che i genitori provvedano ad essi, tanto è vero che occorre la licenza dell’Ordinario del luogo per assistere al matrimonio di chi sia già gravato da obblighi naturali verso i figli nati da una precedente unione, non necessariamente canonica (cfr. can. 1071 § 1 n. 3).

Bibliografia

[1] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, 5° ed., Città del Vaticano, 2019, p. 365.

[2] Cfr. A. D’AURIA, Il Matrimonio nel diritto della Chiesa, Città di Castello (PG), 2007, p. 324.

[3] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio, p. 364.

[4] Cfr. ivi, p. 367.

[5] Cfr. A. D’AURIA, Il Matrimonio, p. 325.

[6] L. SABBARESE, Il matrimonio, p. 368.

[7] Cfr., per esempio, M. MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 8 marzo de 2016 (135/2016). Exclusión de la filiación extramatrimonial en la sucesión de los títulos nobiliarios cuando la Carta de creación expresamente restrinja aquélla a la filiación matrimonial y, a la vez, tácita admisión de la procedencia de la sucesión regular en las mercedes de los hijos extramatrimoniales, in “Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: Civil y Mercantil”, vol. VIII (2016), pp. 483-497.

[8] Cfr. FRANCISCUS PP., Adhoratio apostolica post-synodalis: Amoris Laetitia, 1 aprilis 2016, in AAS, vol. CVIII (2016), p. 433, n. 299.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Marco Visalli

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