La figura dell’avvocato canonista

Honoré Daumier, Conversazione tra due avvocati, 1860, gouache su carta, Morgan Library & Museum, New York

Nell’ordinamento canonico l’avvocato interviene nel processo per aiutare i più deboli e bisognosi che egli rappresenta davanti all’autorità, per cercare di riconciliare le parti tra loro come pure i privati e la pubblica amministrazione, per riportare, prima di tutto, la pace fra i singoli e, di conseguenza, nella società. Ovvero è il professionista che si occupa di consulenza, assistenza e rappresentanza legale dei fedeli davanti i tribunali della Chiesa cattolica.

Dobbiamo precisare che nell’ordinamento canonico la parte (che sia maggiorenne e non incapace) può stare in giudizio personalmente. Fanno eccezione a questo principio generale le cause penali riguardanti i diritti di un minore e quelle che interessano il bene pubblico. Eccezione nell’eccezione, nelle cause di nullità matrimoniale, pur interessando queste il bene pubblico, la parte può stare in giudizio da sola [1].

Data la complessità del processo canonico, si ritiene però oltre modo opportuno che la parte si faccia assistere in giudizio da un avvocato (e magari richieda anche la sua consulenza prima di intraprendere un giudizio). Si tratta di un compito particolarmente delicato. Solo un avvocato, infatti, ha quelle determinate competenze e quella formazione fondamentale per poter difendere e consigliare, studiare ed elaborare i vari scritti e predisporre le prove.

Requisiti

In base al Codice di diritto canonico l’avvocato deve essere maggiorenne, deve godere di buona fama, deve essere cattolico a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti e deve essere dottore in diritto canonico o veramente esperto (requisito che sarà oggettivamente soddisfatto con il grado di licenza) [2]. Inoltre, l’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve depositare presso il tribunale un mandato autentico, ma per impedire l’estinguersi di un diritto il giudice può ammettere un procuratore senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l’atto però non ha nessun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato [3].

Tra i doveri dell’avvocato, oltre a quello del gratuito patrocinio qualora venga richiesto e quello di svolgere il suo compito “diligenter et bona fides”, c’è quello di contribuire, per il suo specifico ruolo nel processo, all’accertamento della verità oggettiva. Nella nota allocuzione alla Rota Romana del 2 ottobre 1944 Pio XII ricordava e puntualizzava la funzione pubblicistica dell’avvocato, nell’adempimento del compito di consigliare ed aiutare la parte.

Classificazione

La legge canonica prevede tutta una serie di figure di avvocato. Innanzitutto ci sono gli avvocati che possono patrocinare davanti ai tribunali inferiori: essi sono quelli che hanno ottenuto almeno il titolo di dottore in diritto canonico. Per poter esercitare la loro professione devono ricevere l’approvazione del Vescovo diocesano, sia ad casum, sia – ed è il caso più comune – attraverso l’inclusione nell’albo degli avvocati.

Per le cause penali circa i delitti più gravi, il “motu proprio” Sacramentorum Sanctitatis Tutela, di cui Vox ha trattato QUI, stabilisce che l’avvocato, oltre al titolo di dottore in diritto canonico, sia presbitero, sebbene permette l’intervento di chi non sia in possesso di questi requisiti, con dispensa della Congregazione per la dottrina della fede.

Avvocati rotali

Gli avvocati della Rota Romana, sono coloro i quali hanno superato l’esame finale del diploma rotale alla fine dei tre anni dello Studio, nomina, disciplina e competenze vengono regolate dalla legge particolare di quel Tribunale [4]. Essi possono patrocinare presso il tribunale della Rota romana e presso tutti i tribunali inferiori senza bisogno dell’approvazione del Vescovo. Se, dunque, un fedele deve o vuole appellare presso la Rota romana una sentenza emessa da un qualsiasi tribunale ecclesiastico del mondo, deve farsi difendere da un avvocato iscritto all’albo rotale.

Dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, poi, le parti possono stare in giudizio solo tramite un patronum che sia iscritto nell’albo ristretto degli avvocati della Curia Romana cui si accede dopo anni di esercizio della professione forense rotale e a seguito di attenta valutazione da parte di apposita commissione [5]. Gli avvocati rotali possono comunque intervenire nelle cause giudiziali ed in quelle disciplinari mentre devono essere ammessi ad casum dal Prefetto nelle cause di contenzioso amministrativo.

Infine, ci sono gli avvocati della Santa Sede che, scelti di preferenza tra gli avvocati iscritti nell’albo generale, erano abilitati ad assumere il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei Dicasteri della Curia Romana presso i tribunali ecclesiastici o civili (articolo 7 “motu proprio” Iusti Iudicis). Essi sono nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, sentita la commissione apposita (articolo 8 “motu proprio” Iusti Iudicis). Essendo loro riservato “praesertim” di difendere la pubblica amministrazione ecclesiastica davanti ai tribunali ecclesiastici e civili, non potrebbero assumere il patrocinio di cause contro la stessa pubblica amministrazione ecclesiastica, pur non essendo costituiti in un rapporto di pubblico impiego.

Note

[1] Can. 1481

[2] Can. 1483

[3] Can. 1484

[4] Normae romanae Rotae Tribunalis promulgate il 7 febbraio 1994 da Giovanni Paolo II.

[5] Cfr. articoli 1 e seguenti della Lettera Apostolica “motu proprio data” Antiqua ordinatione

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Picture of Salvatore Zucco

Salvatore Zucco

Avvocato Canonista

Lascia un commento

Iscriviti alla Newsletter