Entra in vigore oggi la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

Legge fondamentale

Entra in vigore oggi la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

Emanata lo scorso 13 maggio, dal Romano Pontefice Francesco. La nuova Legge fondamentale si rende necessaria per «rispondere alle necessità dei nostri giorni» e per «rendere operative» le situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Sede Apostolica «con le rinnovate esigenze che tale aspetto specifico richiede».

Una legge, non una Costituzione

La prima Legge fondamentale che vedeva la genesi dello Stato della Città del Vaticano fu emanata dal Pontefice Pio XI il 7 giugno 1929, a seguito della ben nota Questione Romana questa Legge definiva il passaggio dallo Stato Pontificio, definitivamente concluso nel 1860, allo Stato della Città del Vaticano, generato dalla firma dei Patti Lateranensi. Successivamente il 26 novembre del 2000 il Supremo Legislatore apporta la prima modifica alla Legge, viste le esigenze dei tempi oramai mutati che lo Stato stava vivendo e alle quali doveva andare incontro.

Questa nuova riforma, inevitabilmente, porta ad una rinnovata riflessione sulla peculiarità di questo Stato e conseguentemente della Legge che lo costituisce [1]. Non stupisce osservare che quello Vaticano è forse uno dei pochissimi, se non l’unico Stato rimasto pressoché imperturbato dagli stravolgimenti normativi che hanno interessato invece gran parte degli Stati, soprattutto nel XX secolo. Tale imperturbabilità è dovuta, quasi certamente, all’origine e alla natura dell’entità statuale vaticana essenzialmente differente e non assimilabile a quella degli altri Stati. Questi, infatti rappresentano governi che devono organizzare, guidare, regolare e far progredire una porzione di popolo stabile e residente in un medesimo territorio, ma allo stesso tempo vivono la propria evoluzione e cambiamenti con l’evoluzione stessa e i cambiamenti che si determinano a diversi livelli, tanto ad intra quanto ad extra, delle rispettive popolazioni. È come dire che sussistono due evoluzioni, l’una intersecata all’altra: lo Stato e la popolazione.

Gli Stati sono entità in continua evoluzione, aperti ad ogni possibile e anche drastico cambiamento [2]. Questa caratteristica non riguarda in alcun modo lo Stato della Città del Vaticano che sin dalla sua genesi nasce assolutamente disancorato da ogni concetto di popolazione stabile che mai si è formata, nella Città Stato, e mai di fatto potrà formarsi per come la intende la sociologia moderna [3], anche in ragione della mancanza di una politica (modernamente intesa) e della peculiarità del suo fine: garantire alla Santa Sede un’autonomia ed indipendenza assoluta e garantirle una sovranità a livello internazionale. Pacificamente possiamo affermare che lo Stato della Città del Vaticano ha una finalità puramente strumentale rispetto alla Santa Sede. E dunque ben si comprende che l’evoluzione che lo Stato vaticano ha subito e potrà subire al suo interno e nei suoi aspetti essenziali, è direttamente proporzionale ai cambiamenti e all’evoluzione che la vita della Santa Sede ha subito o potrà subire.

È in ragione di questa finalità strumentale che affermiamo che lo Stato della Città del Vaticano non poteva che essere regolato da una Legge fondamentale e non da una Costituzione, anzi non può avere una Carta costituzionale, perché verrebbero a mancare i soggetti costituenti e lo stesso potere costituente che precedono ogni Costituzione. Sono altri, invece, gli atti normativi. Ad incominciare dal Trattato Lateranense che ha fondato e legittimato lo Stato della Città del Vaticano e altri soggetti, come il Romano Pontefice, che esercitano sullo Stato una sovranità assoluta, non lasciando, conseguentemente, alcuno spazio ad altra autorità o ad un vero e proprio potere costituente [4]. In questo orizzonte si inserisce e dobbiamo analizzare la riforma apportata dal Supremo Legislatore alla Legge fondamentale.

Le modifiche apportate dal Supremo Legislatore

Innanzitutto, leggendo il nuovo testo della Legge fondamentale, si deve sottolineare che quella dello scorso 13 maggio è una “riforma nella riforma”, ovvero un cambiamento che si innesta perfettamente, pur riguardando la specificità dello Stato, nel più ampio e complesso quadro di riforme portate avanti dal Pontefice Francesco in questi dieci anni di pontificato. La Legge è costituita da 24 articoli che vogliono conferire una costitutiva fisionomia allo Stato, ai suoi poteri e all’esercizio delle funzioni. Inoltre, assume e completa provvedimenti già precedentemente emanati ed entrati in vigore nello Stato, così come dagli innovati profili istituzionali resi operativi con le norme sulle fonti del Diritto, sul Governatorato e sull’Ordinamento giudiziario. D’altro canto è lo stesso Supremo Legislatore che spiega quanto detto, introducendo la Legge, laddove afferma «Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano che, il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni» [5].

La prima modifica alla Legge, nel pieno rispetto della finalità propria dello Stato, è in ordine all’adeguamento dello Stato medesimo alle attività di carattere internazionale della Santa Sede. È una modifica assolutamente necessaria per poter garantire alla Santa Sede l’indipendenza e la sovranità internazionale di cui ha bisogno per non avere interferenze dall’esterno. D’altro canto è da qualche anno che tanto lo Stato quanto la Santa Sede operano modifiche normative che possano garantire alla Chiesa lo slancio necessario di cui ha la necessità per garantire l’attività missionaria sua propria. L’attenzione agli aspetti internazionali è sottolineata anche nella revisione di taluni compiti assegnati al Governatorato, funzioni che solo questo organismo può esercitare in riferimento alle regole internazionali. In questo, risulta fondamentale l’Art. 19 che vede assegnate al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano le funzioni di sicurezza, tutela ambientale, attività economiche, tutela e gestione del patrimonio artistico, connettività in termini tecnico-gestionali. Tutti elementi di assoluta importanza nel patrimonio internazionale.

Una seconda determinante modifica è, indubbiamente, terminologica. Solo al Romano Pontefice è attribuito il termine «potere»; ad ogni altro organismo o organo dello Stato è attribuito l’esercizio di «funzioni». Questa novità, evidentemente, non è solo terminologica, ma anche e soprattutto sostanziale e giuridica. Pertanto anche la Pontificia Commissione, di cui agli Artt. dal 7 al 14, cambia fisionomia. Non è più una Commissione cardinalizia, ma ai porporati vengono affiancati, su nomina del Pontefice, membri del Popolo di Dio di diverso status e genere, dunque diviene una Commissione mista, aperta anche ai laici. La Presidenza è riservata ad un Cardinale (e in sua assenza al porporato più anziano prima per nomina poi per età), i membri sono nominati ad quinquennium. Inoltre, l’Art. 10, n°3 attribuisce esclusivamente alla Pontificia Commissione l’interpretazione autentica delle leggi dello Stato. Terza novità, i Consiglieri di stato assistono la Pontifica Commissione. A norma degli Artt. 11 e 12, i Consiglieri ora costituiscono un collegio presieduto dal Consigliere generale dello Stato.

Muta anche il ruolo del Presidente del Governatorato, non solo investito di una funzione esecutiva, ma anche di controllo e di raccordo fra Pontificia Commissione e Governatorato, ex Art. 15, infatti, il Presidente del Governatorato è Presidente della Pontificia Commissione. De facto, è collegamento diretto per le questioni di maggiore rilevanza per la vita dello Stato e dunque è anche collegamento diretto con il Romano Pontefice.

In conclusione

Nella Legge fondamentale che oggi entra in vigore, sussiste anche una precisa regolamentazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato della Città del Vaticano. Il Supremo Legislatore aveva già operato modifiche normative improntate sul principio della trasparenza nell’attività finanziaria dello Stato e della Santa Sede; dunque ora, nella nuova Legge si prevede una rilevante modifica. Il bilancio dello Stato, ora prevede una normativa legata ai criteri di contabilità internazionale. Si stabilisce, infatti, ex Artt. 13 e 14, una programmazione triennale del bilancio preventivo dello Stato. La ratio di tale disposizione è rintracciabile nella razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse nonché alle funzioni che le risorse stesse devono avere tanto in termini di allocazione che di distribuzione e di utilizzo.

Il Pontefice, però, ha voluto anche inserire un sistema di controllo e di verifica contabile che si armonizza con le altre forme di controllo già inserite nel contesto della realtà della Santa Sede [7]. Si nota, poi, che, rispetto alla precedente Legge fondamentale, vengono abolite alcune funzioni dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica che prevedeva un apposito Tribunale per le controversie lavorative. Dalla nuova disposizione si comprende che, ora, le controversie legate al lavoro saranno sottoposte direttamente al Tribunale dello Stato. All’Ufficio, dalla data odierna competono le funzioni ad esso attribuite dall’Art. 11 della Costituzione Praedicate Evangelium, dunque funzioni concernenti l’ambito della Curia Romana.

Note

[1] cfr. J. Jarrige, La condicion internationale du Saint Siege avant et appres les Accords du Lateran, Paris 1930, 324.

[2] cfr. P.A. D’Avack, Il Rapporto tra Chiesa Cattolica e Stato vaticano secondo il diritto ecclesiastico e internazionale, in Rivista internazionale di Scienza sociali, 1930, 241.

[3] cfr. A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di sociologia, Bologna 2012, 138ss.

[4] cfr. C. Cardia, La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà esecutiva e potestà legislativa, in Ius Ecclesiae, XIII (2001), 317.

[5] Francesco PP., Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 13 maggio 2023, in Bollettino della Sala Stampa vaticana, B0365 (13.05.2023).

[7] Così sottolineava anche il Prof. Buonomo, nell’intervista rilasciata a Vatican News il 13 maggio 2023.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano. Dal 4 luglio 2024 è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana.

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