Riflessioni in tema di eventuali e potenziali effetti canonici sui pronunciamenti penali statuali

effetti canonici
Raffaello Sanzio, stanza della Segnatura, 1508-1511, musei vaticani

Negli ultimi tempi, in particolare alla luce del m.p. Vos estis lux mundi sia nella sua prima versione nel 2019 ad experimentum sia in quella del 2023, di cui Vox ha dato notizia QUI – si è avuta l’occasione di riflettere sul rapporto tra ordinamento canonico e ordinamento statuale in tema di giurisdizione penale (in particolare per quel che riguarda i delitti di abuso sessuali su minorenni).

L’asse «Chiesa→Stato» o «Chiesa←Stato»

Una direzione assai nitida è quella che, per così dire, ripercorre l’asse «Chiesa→Stato», ossia, una certa tendenza a declinare nell’ordinamento canonico prassi e istituti per rispondere e venire incontro ad eventuali bisogni (chiamiamoli così) dell’ordinamento statuale nella persecuzione di reati che interessano entrambe le giurisdizioni (e pensiamo in particolare agli abusi sui minori). Questioni come fino a che punto viga l’obbligo di denuncia alle autorità statali, la possibilità di collaborare con inchieste civili o l’eventuale «canonizzazione» della legge statuale (forse secondo alcuni paradossalmente impostata dall’art. 20 del m.p. Vos estis lux mundi proprio alla rovescia, ossia, rendendo l’ordinamento canonico quasi come la norma suppletiva rispetto alla norma civile) sono interessantissime questioni che appunto ruotano attorno alla magari implicita consapevolezza che lo Stato possa ricevere e aspettarsi qualcosa dalla Chiesa nelle persecuzione penali di figure delittuose tipicizzate in entrambi gli ordinamenti.

Tuttavia vi è anche un altro asse, e cioè, quello «Chiesa←Stato», ovvero, quali incidenze possano avere le risultanze dell’accertamento penale statuale – in delitti ovviamente condivisi – nell’ordinamento canonico, anzi, quali effetti in un eventuale accertamento penale canonico. Pur di non lasciare la questione in termini troppo astratti, può giovare esemplificarla con la seguente fattispecie. Un collegio di giudici ecclesiastici si trova a dover processare un chierico che è stato condannato un sede civile con sentenza definitiva confermata in grado di appello per un reato – si pensi ad un abuso su minorenne – perseguibile e punito da entrambe le giurisdizioni. Quali effetti avrebbe detta sentenza nel processo canonico?

Quali soluzioni?

Una prima soluzione, che non trova eventuali obiezioni, ci porterebbe a pensare che la sentenza offre ai giudici ecclesiastici una falsariga al loro lavoro istruttorio, indicando eventuali nuovi mezzi di prova da reperire per provare quello che alla fin fine sono gli stessi fatti. Il problema è che per la giurisdizione ecclesiastica può essere molto complesso produrre la stessa prova prodotta in ambito statuale, per la semplice (sebbene non unica) ragione che lo Stato ha un potere di coercizione che giova (tante volte) all’effettiva produzione delle prove. Si pensi semplicemente agli strumenti pratici di cui dispone lo Stato e quelli di cui dispone la Chiesa dinanzi al teste che si rifiuta di comparire senza allegare alcuna giustificazione. Si potrebbe arrivare dunque, in assenza della certezza morale richiesta, a dover assolvere l’accusato laddove invece lo Stato lo ha condannato, trattandosi (insistiamo) degli stessi fatti.

Una seconda soluzione, anch’essa praticabile, sarebbe quella di assumere la sentenza quale prova documentale particolarmente qualificata. Offrirebbe indirizzi istruttori, ma in sé stessa, sarebbe anche una prova documentale complessa e articolata. Non si tratta tanto della questione che si tratti di un documento pubblico e quindi faccia prova piena del fatto, ma evidentemente ci si potrebbe chiedere se questa prova documentale, dovutamente vagliata e ponderata, non abbia certamente un peso notevole nella formazione del convincimento.

Una delibazione inversa

Una terza soluzione, magari più fantasiosa e decisamente non attuabile al giorno d’oggi senza un’ipotetica normativa in merito, sarebbe quella di ipotizzare la possibilità di una sorta di «delibazione in senso inverso»: potrebbe ammettersi che si espletino effetti nell’ordinamento canonico di sentenze statuali che riguardano gli stessi fatti ai quali è interessato l’ordinamento canonico? In altre parole, si tratterebbe di istituire un vaglio – simile a quello che ad esempio in Italia le Corti d’Appello adempiono nel giudizio di delibazione delle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimonialeper capire se quella sentenza supera il «test» minimo che le consente di dispiegare effetti nell’ordinamento. Un vaglio serio (da affidarsi ad esempio alla Segnatura Apostolica o alla Rota Romana) che scongiurerebbe una sorta di acritica e automatica ricezione di una sentenza emanata in una giurisdizione esterna.

Un filtro, quindi, di natura sostanziale (verificare che si tratti degli stessi fatti, ossia, di un reato identico per entrambe le giurisdizioni) nonché di natura processuale (autenticità della pronuncia, rispetto del diritto alla difesa, indipendenza e terzietà dell’organo giudicante, assenza di vizi procedurali, effettivo rispetto del doppio grado di giurisdizione, passaggio in giudicato, non pendenza di altri ricorsi straordinari o eccezionali ecc.,). Superato questo filtro, la pronuncia potrebbe esplicare effetti nell’ordinamento canonico: non si tratterebbe tanto di ammetterla come prova per un ulteriore processo o come falsariga istruttoria, ma di riconoscerne ad intra efficacia giuridica. Gli artt. 730 e seguenti del Codice di procedura penale italiano, ad esempio, disciplinano il riconoscimento e l’esplicazione di effetti nell’ordinamento italiano di sentenze penali straniere. Il fenomeno in sostanza non sarebbe quindi una particolarità strana nel panorama del diritto comparato.

Rischi e criticità

Naturalmente, non ci sfugge che una simile ipotesi non esiste al giorno d’oggi se non in qualche testa fantasiosa che nell’esporre la folle e bizzarra chimera vedrebbe a più di uno strapparsi le vesti (probabilmente con ragione) e lamentare con buoni e giustificati motivi la decostruzione dell’autonomia della giurisdizione ecclesiastica, la perdita della sua specificità e la sfiducia pessimistica riguardo alla capacità del giudice ecclesiastico di approdare anche lui alla verità (superando complessi d’inferiorità col giudice statuale) e l’ammirazione acritica per istituti statuali che non hanno niente a che vedere con lo spirito specifico del diritto della Chiesa. E sono ragioni di non poco conto… ma che allo stesso tempo sembrano non chiudere interamente il dibattito.

Secondo qualcuno può tradirsi il compromesso della giurisdizione ecclesiastica con la verità, anche in tema penale, anzi, particolarmente in rebus poenalibus: il processo canonico può e deve essere un canale idoneo e un mezzo qualificato per la ricostruzione dei fatti, per affacciarsi alla verità. Se si sposa una concezione epistemica del processo, la convinzione appena descritta è difficilmente dimenticabile. Tuttavia, e proprio in merito alla capacità epistemica, non può negarsi che nell’investigazione di alcuni delitti comuni, lo Stato dispone tante volte appunto di molti più mezzi per approdare alla verità dei fatti, per cui molte delle sue decisioni possono essere prese per tale ragione. Si pensi alla capacità di convocazione dei testi, alla prova peritale o all’intercettazione delle comunicazioni o al registro di domicili.

Per concludere

Rimane la palla nel campo della canonistica allo scopo di continuare riflettendo su una questione che probabilmente non è ancora chiusa. Vi è di mezzo, tra l’altro, la delicata questione sull’esistenza o meno di bis in idem tra sentenza statuale e sentenza canonica per lo stesso fatto delittuoso. Sono certamente temi che richiedono pazienza, avvedutezza e acume, ma che aprono dibattiti che possono aiutarci a raffinare la propria coscienza giuridica e la qualità degli strumenti processuali.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

  

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Marc Teixidor

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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