Disturbi di personalità e consenso matrimoniale

personalità

Prima di poter comprendere l’impatto che i disturbi di personalità che affliggono una persona possono avere sulla formazione del suo consenso matrimoniale, dobbiamo partire innanzitutto dal significato della parola personalità. Il termine deriva dal latino “persona” che andava ad indicare la maschera dell’attore, il ruolo fisso nella rappresentazione. Ancora oggi si attribuisce a questo termine il significato di permanenza di un nucleo individuale irritabile nella molteplicità e diversità dei comportamenti e delle situazioni ambientali. Essa ha un carattere complesso e difficilmente analizzabile, per questo motivo costituisce uno degli oggetti più ardui della ricerca psicologica. Un tratto distintivo della personalità, secondo Theodore Millon, sono le influenze biologiche e sociali nella sua strutturazione, che l’autore in questione descrive in questi termini:

“complex pattern of deeply embedded psychological characteristics that are largely unconscious, cannot be eradicated easily, and express themselves automatically. Intrinsic and pervasive, these traits emerge from a complicated matrix of biological dispositions and experiential learnings”.

Dopo aver identificato in maniera più dettagliata possibile che cosa sia la personalità, dobbiamo ora occuparci della locuzione “disturbo di personalità”, la quale è sorta in termini recenti ed è comparsa solamente a partire dal DSM-III in poi. L’inquadramento dei disturbi di personalità ha i suoi limiti, dato che ci sono autori che ritengono vi siano tanti tipi di disturbi di personalità quante vi sono soggetti che ne presentano uno. La classificazione dei disturbi di personalità fornita dal Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali (DSM) ha stabilito che unicamente quando i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi, e causano una compromissione funzionale significativa o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono “disturbi di personalità”. Solitamente il quadro di tali disturbi è stabile e trova la sua origine già durante l’adolescenza o la prima età adulta del soggetto affetto.

Il DSM-V a tal proposito ha elaborato una nuova valutazione a due livelli, basata sui livelli di funzionamento della personalità e i tratti di personalità patologici, in grado di superare i limiti della precedente versione. Due nuovi criteri generali vengono introdotti per la prima volta per la diagnosi di un disturbo di personalità:

  • Criterio A: una significativa compromissione del funzionamento della personalità
  • Criterio B: presenza di tratti di personalità patologici, stabili nel tempo, non derivanti dall’ambiente socio-culturale, né riconducibili ad una condizione medica o all’uso di sostanze.

Nel DSM-V dunque, sulla base dei criteri appena illustrati, vengono presi in considerazione dieci disturbi di personalità suddivisi in base a tre cluster:

  • Nel Cluster A (eccentrico) sono contenuti i disturbi paranoide, schizoide e schizotipico di personalità. Il loro comune denominatore è la distorsione del pensiero e il rilevante disagio in ambito sociale.
  • Il Cluster B (drammatico) contiene i disturbi di personalità antisociale, ovvero borderline, narcisistico, istrionico, antisociale. I soggetti affetti sono caratterizzati da uno scarso controllo degli impulsi e della regolazione emotiva, da comportamenti sregolati e tendenti a superare i limiti.
  • Infine il Cluster C (ansioso) include i disturbi di personalità evitante, dipendente e ossessivo-compulsivo. Gli individui afflitti sono considerati “nevrotici”, ovvero afflitti da alti livelli di ansia, inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alle valutazioni negative.

Noi oggi andremo ad analizzare più da vicino il disturbo paranoide di personalità ed i suoi risvolti in ambito di consenso matrimoniale canonico. Il soggetto paranoide, caratterizzato da una forte sfiducia, diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri, è alla perenne ricerca di supposti inganni messi in atto dalle persone che lo circondano, dalle quali si sente attaccato in qualsiasi momento e senza ragione.

Dal punto di vista canonico tale disturbo ha effetto nel processo di nullità matrimoniale su due aspetti:

  1. Per il difetto di discrezione di giudizio: il disturbo in questione è in grado di provocare nel soggetto che ne è affetto un grave difetto di discrezione di giudizio, sia dal punto di vista cognitivo, sia da quello estimativo, che volitivo. La sospettosità innata che permea la persona fa si che questa sia sempre alla ricerca di significato oscuri e dettagli nascosti. La persona ha un organizzazione interna inalterabile, delle credenze irrevocabili che, come si può immaginare, vanno inevitabilmente ad intaccare l’effettiva libertà interiore del soggetto.
  2. Per la incapacità agli oneri coniugali: il disturbo paranoide ha la capacità di intaccare gravemente la capacità del soggetto di instaurare un’autentica comunione di vita coniugale. La persona si pone in uno stato di costante opposizione ed aggressività rispetto al coniuge. Egli vede il coniuge come un nemico, al quale non può essere confidato nulla per paura che gli venga ritorto contro. Il paranoide si pone dunque in una posizione di vittima, mostrandosi incompreso, posizione che tuttavia deve unicamente alla sua stesse diffidenza. A causa dei tratti caratteristici di questo disturbo, il soggetto potrebbe anche dubitare della fedeltà del coniuge, senza che costui gliene abbia dato motivo. Egli ne metterà in dubbio le parole e i gesti del partner, autogiustificando così la propria gelosia priva di fondamento fattuale.

In conclusione possiamo dire che in questo caso ci troviamo di fronte ad un soggetto che è distaccato dalle relazioni sociali, ha una gamma ristretta di espressioni emotive in situazioni interpersonali, non desidera né prova piacere nelle relazioni affettive, sceglie attività individuali, dimostra uno scarso interesse ad avere esperienze sessuali con un’altra persona ed infine prova piacere in poche, se non addirittura nessuna, attività. In vista di tutto quanto è stato considerato fino a questo momento, possiamo affermare che in presenza di un tale disturbo l’incapacità a contrarre un valido matrimonio è quasi sempre presente.

Note

  1. ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA. L’incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico. (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5), LEV, 2019, pp. 95-174.
  2. “Personalità”, in Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Milano, 1993, p. 856.
  3. T. MILLON, Disorders of Personality, New York, 1981, p. 8.
  4. B. INTRECCIALAGLI, i disturbi di personalità, in AA.VV., La psichiatria forense speciale, Milano, 1990, p. 408.
  5. J.M. OLDHAM – A.E. SKODOL – D.S. BENDER (ed.), Trattato dei disturbi di personalità, seconda edizione, Milano, 2017, pp. 234-237.
  6. S. FERRACUTI, I disturbi paranoici, in AA.VV., La psichiatria forense speciale, Milano, 1990, pp. 367-402.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Chiara Gaspari

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