La tassa ecclesiastica in Germania

tassa
Francesco Queirolo, disinganno, Museo Cappella di San Severo Napoli, 1753/54

Finanziamento diretto ed indiretto

Il finanziamento delle confessioni religiose si divide in finanziamento diretto ed indiretto. Già dalla parola “diretto” possiamo comprendere come in questa forma di sostegno finanziario sia previsto un trasferimento diretto di somme dallo Stato alle confessioni, ovvero quando da parte dello Stato viene erogata una determinata somma di denaro a favore di una o più confessioni. Il finanziamento indiretto invece consiste in una rinuncia da parte dello Stato all’acquisizione di una frazione del gettito fiscale.

Tale rinuncia si realizza in modo pratico attraverso delle agevolazioni o esenzioni fiscali che lo Stato riconosce a favore di coloro che appartengono alle stesse confessioni ed hanno compiuto delle erogazioni liberali. All’interno della categoria del finanziamento diretto ricadono due dei principali modelli di sostegno finanziario alle confessioni religiose in Europa, ovvero: il sistema dell’otto per mille, di cui ho già parlato QUI adottato dall’Italia e similmente in Spagna, ed il sistema della tassa ecclesiastica, adottato in Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Svezia.

Un particolare sistema contributivo

La particolarità che caratterizza il sistema della tassa ecclesiastica, anche definito della tassazione obbligata, e che gli permette di esistere, è il particolare status che viene attribuito alle confessioni religiose nei paesi che lo hanno adottato. Le confessioni religiose possono richiedere di essere riconosciute a livello costituzionale come corporazioni di diritto pubblico. In base al numero di fedeli appartenenti alla confessione in un dato territorio e alla sua utilità sociale per il bene pubblico, lo Stato potrà decidere se garantirgli o meno questo status di rilievo.

Il sistema tedesco

Un esempio perfetto per l’applicazione di questo sistema è la Germania, dove nella Costituzione, ovvero nel Grundgesetz (GG), la Legge fondamentale emanata il 23 maggio 1949, all’art. 140 si stabilisce che l’art. 137 della Costituzione della Repubblica di Weimar (WRV) sarebbe rimasto in vigore. In questo articolo, oltre a decretare l’assenza di una Chiesa di Stato, si dichiara anche il particolare status che viene riconosciuto ad alcune confessioni religiose. A tale status sono annessi vari privilegi, chiamati Privilegienbündel, tra i quali anche la facoltà di prelevare l’imposta di culto dai propri membri, come corrispettivo per i servizi religiosi svolti.

La norma in questione, ovvero l’art. 137 WRV, tuttavia, oltre a garantire la personalità giuridica delle “Grandi Chiese” ormai radicate da tempo nel territorio tedesco, consente anche di estendere il titolo di Körperschaften des öffentlichen Rechts a comunità religiose minori (per numero di fedeli ed esistenza sul territorio), se esse offrono una garanzia di permanenza e durata nel tempo, chiamata dauerhafte Stabilität. 

Il suo fondamento giuridico

Per quanto attiene il fondamento giuridico della tassa sulle religioni: vi sono delle garanzie costituzionali per quanto riguarda la Kirchensteuer sia nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania, sia nelle Costituzioni di ognuno dei sedici Länder che la compongono. Oltre a ciò, la Chiesa ha voluto essere rassicurata nel suo diritto di riscuotere la tassa attraverso un ulteriore garanzia, che le viene fornita nei concordati stipulati sia a livello federale, tra la Santa Sede e lo Stato germanico, sia nei concordati stipulati individualmente tra la Santa Sede e ogni Land. In questo caso possiamo osservare come la tassa ecclesiastica trovi un duplice fondamento sia costituzionale che di diritto concordatario, sia a livello federale che a livello regionale.

Le fondamenta normative sulle quali si poggia la Kirchensteuer tuttavia non si concludono qui, anzi: oltre al livello delle costituzioni e dei concordati, immergendosi semplicemente nelle leggi e nel diritto ordinario emanato a livello regionale, possiamo osservare come i Länder emanino delle leggi-quadro, oltremodo fondamentali, le quali determinano l’entità del finanziamento necessario ai gruppi confessionali. Per quanto riguarda l’ammontare concreto della tassa, esso viene determinato dal potere confessionale locale.

Il funzionamento

La Germania, in base a quanto visto fino ad ora, possiamo dire sia caratterizzata da un federalismo cooperativo, in cui a ogni Land viene concesso un ampio margine per modellare il proprio rapporto con le varie comunità religiose presenti sul suo territorio in base alle proprie peculiari caratteristiche sociali e culturali. Questa ampia libertà decisionale che caratterizza gli Stati federati di Germania viene denominata Staatskirchenhoheit der Länder. Essa è una dei frutti più delicati e al contempo complessi sorti dal federalismo tedesco.

La competenza dei Länder in materia ecclesiastica è da interpretare come Residualkompetenz, ovvero una competenza residuale attribuita a questi ultimi attraverso la Subtraktionsmethode, la quale consiste nell’identificare ciò che non può essere considerato parte delle competenze attribuite al Bund. Ai Länder viene dunque attribuita un esclusiva competenza fiscale per quanto riguarda la tassa sulle religioni. Questa decentralizzazione, oltre ad essere un chiaro esempio della Staatskirchenhoheit der Länder, attribuisce alle autorità locali, sia ecclesiastiche che secolari, un ruolo importante nel determinare l’entità del finanziamento necessario ai gruppi confessionali. L’ammontare della Kirchensteuer invece viene determinato dal potere confessionale locale.

E chi non ottiene il riconoscimento?

Tutto ciò che è stato trattato fino a questo momento riguarda le confessioni religiose che sono state riconosciute con il titolo di “corporazioni di diritto pubblico”, tuttavia occorre porsi la domanda: che cosa accade alle confessioni che non ottengono questo riconoscimento? Le comunità che non vengono riconosciute si organizzano semplicemente come organizzazioni di diritto comune e non partecipano al sistema della tassa ecclesiastica, tuttavia possono godere della deducibilità delle offerte.

E’ importante distinguere il diritto, nativo, indipendente da qualsiasi riconoscimento statale, della Chiesa cattolica di richiedere ai suoi fedeli tutti i sostentamenti finanziari che sono necessari per il servizio religioso, ad esempio per il sostentamento del clero dalla tassa ecclesiastica. La legittimazione teologica di questo diritto non deve essere contestata e neanche il corrispondente dovere da parte dei fedeli di contribuire, secondo quanto loro possibile, agli oneri finanziari che la Chiesa si trova ad affrontare. Qui si sottolinea fortemente l’indipendenza della Chiesa dallo Stato.

Il canone 1263 CIC

Inoltre non deve neanche essere confuso il canone 1263 del Codice di Diritto Canonico del 1983 con la tassa, il quale stabilisce:

“Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d’imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un modesto tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d’imporre una esazione straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti”.

Questo canone e il diritto del Vescovo diocesano di imporre un tributo alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette non devono essere confusi con la tassa ecclesiastica, la quale è prerogativa dello Stato, che tuttavia cede la facoltà di prelevare la tassa dai cittadini dello Stato membri di una data comunità religiosa, alla comunità religiosa se ha ottenuto il riconoscimento di “corporazione di diritto pubblico”. Dunque è una tassa imposta dallo Stato e non dal Vescovo diocesano, che paga soltanto chi vuole, ovvero chi si dichiara appartenente ad una data confessioni religiosa. Le varie Chiese si avvalgono, per la sua riscossione, del fisco dello Stato. L’unica eccezione viene costituita dal Land della Baviera, nel quale la Chiesa cattolica ha istituito propri uffici finanziari per la riscossione della tassa.

Cessazione

Il dovere di pagamento della tassa cessa solamente al momento della morte, oppure con un atto formale di dimissione dalla confessione di appartenenza rilasciato dal fedele. A tal riguardo Ingrid Pistolesi specifica:

“L’imposta di culto è un onere deducibile dal reddito imponibile ed è dovuta dalle persone fisiche, individuate sulla base degli elenchi dei contribuenti tenuti al pagamento delle imposte statali, che non si siano dimesse, con atto avente validità giuridica civile, dalla confessione di appartenenza”.

Questo atto di dimissione porta con sé come conseguenza la cessazione del dovere di pagare la tassa, tuttavia venendo interpretato tale atto, anche soltanto con valenza civile, un formale atto di abbandono della fede, anche a livello ecclesiale vi sono notevoli e gravi ripercussioni, dato che al soggetto che lo pone non potranno più essere amministrati i sacramenti. 

Una particolarità che è bene tenere a mente nel sistema federale tedesco è che le leggi quadro emanate dai singoli Länder che hanno ad oggetto la tassa ecclesiastica hanno validità unicamente all’interno del territorio dello Stato che le ha emesse. Dunque se un fedele dovesse trasferirsi da uno Stato federato all’altro, cesseranno di applicarsi a lui le leggi sulla tassa dello Stato di appartenenza e  il soggetto dovrà invece attenersi alle leggi che regolano la tassa dello Stato federato in cui si è trasferito.

Note

Cfr. I. PISTOLESI, I diversi modelli di finanziamento pubblico: uno sguardo d’insieme, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 12 novembre 2012, pp. 5-6.

Cfr. R. ASTORRI, Il finanziamento tributario delle confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006/I, p. 4.

Per un approfondimento delle costituzioni, sia a livello federale che regionale, e dei concordati stipulati con la Santa Sede, sia da parte dello Stato federale che da parte dei singoli Länder, si faccia riferimento a: T. HÜNERMUND, Kirchensteuer und Kapitalertragsteuer: Die Auswirkungen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 im System der Kirchensteuerergebung, Ludgerus-Verlag, Essen, 2016, pp. 17-30.

Cfr. R. ASTORRI, L’esperienza della repubblica federale tedesca, in Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005), a cura di I. Bolgiani, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 299.

Cfr. A. HOLLERBACH, § 97 Exkurs: Kirchensteuer, Kirchenbeitrag, in J. LISTL, Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts, Pustet, Regensburg, 1980, pp. 720-721.

Cfr. V. PACILLO, Churches and Federal State in Europe: the paradigm of Germany and Switzerland, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, luglio 2011, pp. 4-7.

C. PANARA, Il federalismo tedesco della legge fondamentale dalla cooperazione alla competizione, p. 81.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

  

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Chiara Gaspari

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