L’Unione in Persona Episcopi, riflessioni sul ministero episcopale e la territorialità della Chiesa particolare

Persona Episcopi
Retro della Chiesa Cattedrale di Salamanca, Spagna

Il Pontefice, nella giornata di ieri, ha unito «in Persona Episcopi» altre due Diocesi italiane. L’espressione latina che letteralmente significa «nella persona del Vescovo», è usata dalla Santa Sede per indicare l’unione di due o anche più Chiese particolari, le quali mantengono comunque inalterate le strutture interne. È un’unione tra due “entità sovrane” dal punto di vista dell’autonomia, ma che condividono la medesima istituzione a capo del governo.

Per comprendere la dinamica possiamo riferirci al diritto internazionale, dove pure esiste una tipologia di unione personale laddove due Stati autonomi ed indipendenti condividono il medesimo Capo di Stato, senza confondersi con l’istituto della federazione. Questa decisione porta inevitabilmente a riflettere su due questioni: il ministero episcopale e il criterio territoriale delle Chiese particolari.

Delle riflessioni sul ministero episcopale

Il terzo paragrafo del numero 21 della Costituzione Lumen Gentium, del Concilio Ecumenico Vaticano II, afferma: «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munere quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt». Quest’affermazione del Concilio segna uno dei progressi più notevoli e più attesi della teologia dell’episcopato. Come annota il prof. Montan, l’inciso “natura sua”, riferito al munus regendi et docendi, è stato introdotto, nella redazione finale, su richiesta di Paolo VI. Il testo va letto tenendo presente l’allocuzione pronunciata da Paolo VI il 14 settembre 1964, all’apertura del terzo periodo del Concilio Ecumenico, dove distingue tra potestà di ordine ricevuta nella consacrazione e la potestà di governo che distingue il Romano Pontefice dai Vescovi.

L’esercizio dei munera di governo e di insegnamento è possibile solo «in comunione cum collegii capite et membris» [1]. Ed è proprio l’aspetto della collegialità quello maggiormente riscoperto e sottolineato dal Concilio. A tal proposito si possono rintracciare all’interno della medesima Costituzione i requisiti necessari a far parte di tale Collegio, definito in piena continuità con il Collegio apostolico. Certamente la costituzione nel collegio è riferita al già citato art. 21 ove si specifica che la Consacrazione conferisce oltre che il munus sanctificandi anche i munera docendi et regendi. In questa connessione, riteniamo possa esserci un elemento più che significativo: il limite tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, da lungo tempo fissato dalla teologia prima ancora che dal diritto, diventa assolutamente permeabile, di fatto intrecciando due realtà dapprima distinte (a forza), perché ne derivi una soltanto [2]. E forse proprio la separazione delle due potestà aveva portato ad adombrare anche la collegialità, se non addirittura la sacramentalità stessa della Consacrazione episcopale.

Dal Concilio, si evincono invece quali radici della collegialità la Consacrazione (sacramentale) e la comunione (con il Capo del Collegio). D’altro canto è la medesima Consacrazione episcopale ad inserire nel Collegio il Romano Pontefice, Capo [3]. E la comprensione del Romano Pontefice quale Capo è un’esigenza intrinseca e sul piano ontologico e sul piano operativo; ciò esprime un doppio significato, ad una parte una presenza simultanea del Pontefice all’interno del Collegio, dall’altra la duplice natura di forma primaziale e collegiale del suo essere all’interno. Non ne è intaccata la potestà: primaziale in forma unica e in forma collegiale.

Sulla territorialità della Chiesa particolare

L’esercizio del munus di cui a grandi linee abbiamo evidenziato l’aspetto maggiormente definito dal Concilio, si attua poi (di fatto) all’interno di una circoscrizione territoriale, ovvero la Chiesa particolare, la Diocesi, di cui abbiamo già parlato approfonditamente QUI. Il criterio base su cui questa si fonda è indubbiamente la territorialità, sulla quale la decisione del Pontefice dell’unione in persona Episcopi, ci porta a riflettere. Se partiamo dalla Chiesa antica, ritroviamo un tale principio sin dal Concilio di Nicea (art. 8), allorquando si definiva la presenza di un solo Vescovo per città. Tuttavia si osserva come nella Chiesa Cattolica ad oggi, non vi siano obiezioni né giuridiche, né teologiche perché in un luogo medesimo possano sussistere diverse circoscrizioni ecclesiastiche differenziate per il rito, la lingua o la nazionalità. Questo perché in fondo (e ci ricolleghiamo a quanto detto per la collegialità) il segno unitivo e di unità va ricercato nella Sede di Pietro, non nella singolarità di una presenza in un luogo [4].

Oggi, il principio di territorialità sembra quasi messo in discussione, viste le osservazioni provenienti soprattutto dalla Chiesa latina occidentale. La sottolineatura maggiore avviene in relazione a macrotematiche, come i flussi migratori, la libera scelta della comunità da parte dei fedeli dove approfondire e vivere la fede, l’andamento demografico, lo spopolamento di zone un tempo abitate, la nuova configurazione della vita urbana. Tuttavia, senza dubbio, prescindendo dal discorso puramente giuridico, va tenuto conto del fatto che il territorio e il principio territoriale sancito dai Codici, si rivela essere uno strumento più che significativo per la realizzazione della cattolicità della Chiesa e della Chiesa particolare. Se si immaginasse una Chiesa organizzata senza il criterio territoriale si avrebbe, indubbiamente, un associazionismo del tutto differente dal fine ultimo della Chiesa medesima. Il dettato del can. 372 §1 CIC implica anche l’azione missionaria della Chiesa stessa. La Chiesa locale non può accontentarsi di riprodurre in sé, sacralizzandole, le divisioni umane di ordine culturale, sociale e politico. Per sua natura le deve affrontare secondo il Vangelo che raduna un popolo da ogni tribù lingua e nazione (cfr. LG 13).

Alla luce di queste seppur insufficienti riflessioni, ben si comprende come sia di massima importanza comprendere, attenzionandolo, il progetto del Pontefice di sistemazione e anche ridimensionamento delle Chiese particolari. Progetto perfettamente inserito in uno sguardo lungimirante di Chiesa che, senza perdere di vista il suo fine ultimo, cammina nel mondo senza appartenervi, ma leggendone i segni.

Note

[1] cfr. A. Montan, Ministero Episcopale e Comunione Ecclesiale, manoscritto ad uso degli studenti, Roma 2016.

[2] cfr. J. Ratzinger, «La collegialità episcopale: spiegazione teologica del testo conciliare», in La costituzione gerarchica della Chiesa, 43.

[3] cfr. L. Bouyer, La Chiesa di Dio, Bologna, 448-450.

[4] cfr. W. Kasper, «Le radici teologiche del conflitto tra Mosca e Roma», in La Civiltà cattolica, I (2002), 531-541.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano. Dal 4 luglio 2024 è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana.

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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