Il libro III: De Ecclesiae Munere Docendi

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Il libro III del Codice di diritto canonico è intitolato De Ecclesiae Munere Docendi, ovvero La funzione di insegnare della Chiesa. L’aver dedicato a questa funzione, in modo specifico, un libro è una notevole novità strutturale rispetto al Codice del 1917[1], in cui la materia era trattata nel Libro III, De rebus, nella parte IV, De Magisterio ecclesiastico.

Grazie al  nuovo Codice «Viene così rispecchiato nell’ordine sistematico della normativa canonica l’insegnamento di LG 25-27, secondo il quale la Chiesa ha ricevuto da Cristo un triplice munus (traducibile come funzione, compito o missione) d’insegnare, di santificare e di governare. Si tratta, come ricorda il can. 204 § 1, della stessa triplice funzione – profetica, sacerdotale e regale – affidata a Cristo dal Padre»[2].

Il libro è composto da 87 canoni di cui 9 introduttivi e i restanti divisi nei 5 titoli che disciplinano rispettivamente:
I. Il ministero della Parola divina: con lo sguardo rivolto alla predicazione della Parola e l’istruzione catechetica;
II. L’azione missionaria della Chiesa;
III. L’educazione cattolica: che norma le scuole, le Università cattoliche e gli altri Istituti di studi superiori, le Università e le facoltà ecclesiastiche;
IV. Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri;
V. La professione di fede.

È un libro profondamente arricchente, che andrebbe commentato canone per canone ma, in questo contributo, analizzeremo soltanto il suo fondamento.

Il fondamento del munus docendi

Il primo canone del libro, infatti, introduce nell’origine della potestà di insegnare che ha la Chiesa:

Can. 747 – § 1: La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l’assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l’uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

§ 2: È compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i princìpi morali anche circa l’ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.

Tale canone introduttivo, con connotazione teologico-dottrinale, ci aiuta a comprendere da dove proviene l’autorità della Chiesa di evangelizzare e insegnare.

È Cristo che affida il deposito della fede alla Chiesa (ponendo in capo ad Essa un dovere e diritto nativo), così che Essa, con l’aiuto dello Spirito Santo dovrà custodirlo santamente, scrutarlo intimamente, annunciarlo ed esporlo in ogni modo, anche mediante l’uso di strumenti di comunicazione indipendenti.

È in Cristo che si fonda tale diritto “nativo”, poiché Egli ha affidato alla Sua Chiesa il deposito della fede, così come richiamato da S. Paolo nella Lettera a Timoteo: Custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito Santo che abita in noi[3], affinché sia la Chiesa stessa a custodirlo, scrutarlo, annunziarlo ed esporlo fedelmente.

Si deve infatti precisare che: «La sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa»[4].

In particolare, per Sacra Scrittura s’intende:
«La parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito divino»[5]

E per sacra Tradizione:
«La sacra Tradizione poi trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro successori, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano»[6] 

Entrambe formano il deposito della fede:
«Il deposito della fede («depositum fidei»), contenuto nella sacra Tradizione e nella Sacra Scrittura, è stato affidato dagli Apostoli alla totalità della Chiesa. Aderendo ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi Pastori, persevera costantemente nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni, in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si crei una singolare unità di spirito tra Vescovi e fedeli»[7]

E poiché Cristo ordinò agli Apostoli di predicare il Vangelo, essi lasciarono questo incarico ai loro successori.

Il compito dell’interpretazione autentica della Parola di Dio è affidato solo al Magistero vivo della Chiesa[8], l’unica che può emanare dei pronunciamenti ufficiali sul deposito della fede.

Invece, il dono-dovere di “evangelizzare” è per tutto il popolo di Dio.

Rimane ammessa la ricerca teologica che possa scrutare, sempre più profondamente, il deposito, purché sia effettuata mediante criteri stabiliti e non arbitrari[9].

La Chiesa adempie questa grande missione con l’assistenza dello Spirito Santo e annuncia il suo messaggio mediante l’utilizzo di vari strumenti, nonché di propri strumenti di comunicazione sociale. Essa giova grandemente dell’autonomia della comunicazione, perché si possa manifestare il Suo messaggio senza alcuna censura.

Il §2, invece, sottolinea l’importanza della Voce della Chiesa nell’indicare i princìpi morali.

Sempre, anche nei riguardi dell’ordine sociale, è contemplato il giudizio su qualsiasi realtà umana in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona o la salvezza delle anime. Ciò poiché l’annuncio del Vangelo è in vista della salvezza di tutto l’uomo, salvezza integrale: anima e corpo;

«Sarebbe dunque errato valutare gli interventi magisteriali della Chiesa in campo sociale come una forma di ingerenza nelle scelte politiche dei governi, essendo piuttosto parte integrante del suo compito di guida delle coscienze che le sono state affidate»[10].

Note

[1]  Codice di diritto canonico commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione),  Áncora, Milano 2001, 639.

[2] Ibidem, 639.

[3] Cfr. 1Tm 6,20; 2Tm 1,14

[4] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 1965) n. 10.

[5] CCC n.81

[6] Ibidem

[7] CCC n.84

[8] A. G. Urru, La funzione d’insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Angelicum, Roma 2018, 28.

[9] B. Lima, Il Munus Docendi della Chiesa nei suoi fondamenti giuridico-teologici. Commentario al Libro III del Codice di Diritto Canonico, Tau, Todi 2009, 13.

[10] A. G. Urru, La funzione d’insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, 13.

Bibliografia cronologica

  • Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 1965).
  • Codice di diritto canonico commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), Áncora, Milano 2001.
  • B. Lima, Il Munus Docendi della Chiesa nei suoi fondamenti giuridico-teologici. Commentario al Libro III del Codice di Diritto Canonico, Tau, Todi 2009.
  • J.Y Attila, L’azione missionaria della Chiesa ieri e oggi, Marcianum Press, Venezia 2015.
  • A. G. Urru, La funzione d’insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Angelicum, Roma 2018.
  • J.Y Attila, La missione: insegnare il deposito della fede dovunque e sempre, Marcianum Press, Venezia 2020.

Sitografia

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIII_747-755_it.html#LIBRO_III

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

 

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