CDF e Lateranense: convegno sullo scioglimento “in favorem fidei”

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Si svolgerà il prossimo 27 aprile 2021 la Giornata di studio, organizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in collaborazione con la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense, intitolata “Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei”.

Infatti, ricorre il XX anniversario dell’Istruzione Potestas Ecclesiae, promulgata il 30 aprile 2001.

Programma della giornata di studio

La giornata di studio sarà articolata in due momenti che si svolgeranno durante la mattinata, a partire dalle ore 09:00, e durante il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

La mattina verrà dedicata agli interventi dei relatori: il Card. Luis F. LADARIA, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; Mons. Giordano CABERLETTI, Prelato Uditore della Rota Romana; Prof. Luigi SABBARESE, Pontificia Università Urbaniana; Rev. Johannes FŰRNKRANZ, capoufficio dell’Ufficio Matrimoniale presso la Congregazione per la Dottrina della Fede; Prof. Francesco CATOZZELLA, Pontificia Università Lateranense.

Durante il pomeriggio si procederà all’esame di alcuni casi pratici all’interno di alcuni gruppi di studio – suddivisi anche su base linguistica, moderati da un esperto, e riuniti in modalità online.

La modalità di partecipazione all’evento dipenderà dalla situazione pandemica e dalle restrizioni del momento. Ad oggi si prevede, almeno per quanto riguarda le relazioni del mattino, la possibilità di poter seguire sia in presenza che in diretta streaming.

Gli iscritti all’evento riceveranno le indicazioni per la partecipazione e i materiali per i gruppi di studio. Per ulteriori aggiornamenti si rinvia, altresì, al sito della CDF www.doctrinafidei.va

L’iscrizione è gratuita e va effettuata entro il 26 marzo 2021 inviando una mail all’indirizzo congressofavorfidei@cfaith.va indicando: cognome e nome, data di nascita, istituzione di appartenenza, preferenza linguistica.

Lo scioglimento in favorem fidei

Lo scioglimento del matrimonio sembrerebbe stridere con la dottrina matrimoniale cattolica basata sull’indissolubilità.

Infatti, questa è una caratteristica che riguarda tutti i vincoli coniugali, sia tra battezzati che tra non battezzati.

Tuttavia, «la Chiesa, in alcuni casi, riconosce a se stessa il potere di sciogliere i matrimoni non sacramentali. L’origine storica e dottrinale di questo potere si pone, tradizionalmente, nel cosiddetto “privilegio paolino”» (cfr. J. C. Conde Cid, L’origine del privilegio paolino).

L’attuale disciplina riflette un percorso di riflessione che ha come punto di partenza le parole contenute in 1Cor 7,12-15: “[…] Se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente […] Ma se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù: Dio vi ha chiamati a stare in pace!”

È chiaro dunque, che affinché un caso di scioglimento del matrimonio in favore della fede possa essere concesso, devono verificarsi una serie di condizioni.

Le troviamo elencate nei vari articoli dell’Istruzione sopra citata Potestas Ecclesiae:

  • almeno una delle parti non deve essere battezzata;
  • non si deve avere consumazione del matrimonio dopo che ambedue i coniugi hanno ricevuto il battesimo: infatti, il matrimonio rato – cioè concluso tra due battezzati – e consumato non può essere sciolto da alcuna autorità umana;
  • al momento della concessione del privilegio, deve essere verificata l’impossibilità di ristabilire la convivenza coniugale;
  • la parte richiedente non deve essere stata la causa colpevole, esclusiva o prevalente, della fine della convivenza coniugale;
  • la parte con la quale si devono contrarre o convalidare le nuove nozze non deve aver provocato colpevolmente la separazione dei coniugi.

Lo scioglimento è concesso al fine di promuovere la fede e la salvezza eterna che sono beni superiori alla stessa indissolubilità del matrimonio naturale.

Pertanto, se la parte cattolica chiede lo scioglimento del precedente vincolo per sposarsi con una persona non battezzata o battezzata non cattolica, ha l’obbligo di dichiarare di essere pronta a rimuovere ogni pericolo per la propria fede.

Inoltre, la parte acattolica deve essere disposta a lasciare alla parte cattolica la libertà di professare la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli.

Di entrambe le condizioni deve essere prodotta dichiarazione scritta, altrimenti, non può essere concessa la grazia dello scioglimento.

I casi, dopo l’istruttoria condotta dal vescovo diocesano, vengono esaminati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede che li presenterà successivamente al Sommo Pontefice, che, agendo in virtù della propria potestà di Vicario di Cristo, è l’unico che potrà sciogliere il vincolo.

 

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

 

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Alessia Guarrera

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