Chiesa e tributi. Presupposti e limiti applicativi alla luce delle prescrizioni del Codex Juris Canonici

Masaccio, Pagamento del tributo, 1423 – 1428 circa, affresco, 255×598 cm. Firenze, Chiesa del Carmine, Cappella Brancacci

Premessa editoriale

Con grande piacere, la redazione di Vox Canonica accoglie il magistrale contributo dei chiarissimi proff. Giuseppe Rivetti e  Francesca Moroni dell’Università degli Studi di Macerata.

Come suggerisce il titolo, tratteranno il rapporto che intercorre tra il diritto canonico e le risorse economiche finalizzate al raggiungimento della sua missione.

Data la complessità e la vastità della materia, il loro intervento sarà distribuito in cinque sezioni, che saranno periodicamente pubblicate.

Chiesa e tributi tra obblighi giuridici e doveri di comunione ecclesiale

La Chiesa vive nel tempo e nello spazio e per questo ha bisogno di un sostegno economico, finalizzato allo svolgimento della sua missione evangelizzatrice e di carità.

Le risorse economiche, di regola, provengono dalle libere offerte dei fedeli oppure da contributi di enti pubblici o privati.

Tuttavia, per esigenze ecclesiali di carattere strutturale e funzionale, possono essere richieste a tutte le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo, sotto forma di tributo (can. 1263).

Appare evidente come la Chiesa ammetta il richiamato esercizio di imposizione, non sulla base di un potere discrezionale/arbitrario riconosciuto all’Ordinario diocesano, ma esclusivamente in caso di reali e concrete necessità legate al funzionamento della Curia, all’esercizio delle sue fondamentali funzioni di indirizzo, promozione della pastorale diocesana e per adempiere ai doveri di comunione verso la Chiesa universale (pro dioecesis necessitatibus).

Sulla base dei puntuali riferimenti del Codex Juris Canonici, il Vescovo ha il diritto, quindi, uditi il Consiglio per gli affari economici e il Consiglio presbiterale, di imporre alle persone giuridiche pubbliche (can. 1257 §1) soggette al suo governo, un modesto tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (can. 1263).

Sul piano sistematico, si tratta di un diritto pubblico riconducibile all’esercizio dell’Ufficio episcopale e non di un diritto soggettivo riferito alla persona.

D’altronde, come noto, il Vescovo è l’amministratore unico dell’ente diocesi. Esercita questo delicato compito avvalendosi della funzione esecutiva dell’Economo diocesano (can. 494) e della necessaria collaborazione del citato Consiglio diocesano per gli affari economici (cann. 492-493), organismo tecnico in grado di valutare correttamente le effettive esigenze finanziarie della diocesi, cui spetta, tra l’altro, predisporre, secondo le indicazioni del Vescovo, il bilancio preventivo e approvare il consuntivo alla fine dell’anno, ai sensi del can. 493.

Infine, si segnala il ruolo del Collegio dei Consultori (can. 502), relativamente all’introduzione di tasse straordinarie sempre da parte del Vescovo diocesano.

Con riferimento agli enti inclusi nella categoria delle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo di cui al can. 1263, il più rilevante è certamente la parrocchia, quale «comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore» (can. 515 § 1).

Le parrocchie sono tenute, infatti, a contribuire alle necessità della diocesi, con un tributo ordinario applicato sulle entrate correnti che sono quelle risultanti dal rendiconto di ciascuna persona giuridica, presentato annualmente all’Ordinario diocesano.

Il documento, a sua volta, deve contenere la completa e aggiornata situazione economico-patrimoniale della parrocchia nonché la relativa documentazione dimostrativa dei valori contabili.

In particolare, si dovrà dare conto delle offerte, donazioni dei fedeli e dei redditi provenienti da altre attività, con esplicito riferimento a quelli derivanti da immobili di proprietà.

Al fine di perfezionare la procedura, il Vescovo farà esaminare il rendiconto dal Consiglio per gli affari economici, anche per verificarne l’ordine e la corretta gestione (can. 1287 § 1).

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

 

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Giuseppe Rivetti

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