«Indulgentiam, Absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum…» ai tempi del Covid

Indulgenza di Papa Gregorio XV, 19 aprile 1622, custodita nel monastero di San Pietro in Lamosa, Provaglio d’Iseo.   
      

«Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi».

Con queste semplici, ma incisive parole, il 23 marzo 2020, il Tribunale della Penitenzieria Apostolica concedeva, a quanti erano (sono) affetti da coronavirus e a quanti di loro si prendono cura, con opere e preghiere, l’indulgenza per le loro colpe. A questo decreto segue un ulteriore del 23 ottobre il quale dispone che:

 «Vertente anno, propter pandemiam morbi “covid 19”, Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis totum prorogabuntur per mensem novembrem, commutatis condicionibus piisque operibus, ut christianus populus in tuto sit»

E dunque l’estensione dei requisiti e dei termini necessari all’acquisto dell’indulgenza per i fedeli defunti secondo le norme della Chiesa. Dunque, l’attenzione rivolta in un periodo di tale criticità al tema dell’indulgenza, da parte della Chiesa, sembra essere non trascurabile; cerchiamo di comprenderne le motivazioni che poi rendono maggiormente chiaro anche il significato e l’importanza della tematica dell’indulgenza all’interno della Dottrina.

Il can. 992 C.I.C. specifica che l’indulgenza consta nella remissione della pena temporale (dinanzi a Dio) per peccati la cui colpa è stata già rimessa. Tale remissione è elargita dalla Chiesa «auctoritative», applicando il tesoro «satisfactionum Christie et Sanctorum». Un primo elemento, dunque è nell’identificazione del soggetto attivo dell’indulgenza: la Chiesa quale ministra della redenzione. Un secondo elemento è nell’oggetto della soddisfazione: la pena temporale. Di qua scaturisce una prima chiarificazione in merito alla differenza tra indulgenza e Confessione; quest’ultima, ex can. 959 C.I.C. riguarda l’assoluzione sacramentale, ovvero il perdono della colpa connessa al peccato, dunque il peccato stesso. In comminato disposto i due canoni (cann. 959 e 992 C.I.C.) fanno comprendere che l’assoluzione sacramentale, ovvero la remissione della colpa, sia propedeutica all’indulgenza, ovvero la remissione della pena temporale. Infatti, ogni peccato consta di una duplice conseguenza: intacca la comunione con Dio, conseguenza rimessa dall’assoluzione sacramentale a norma dei cann. 959 e 960 C.I.C. e l’attaccamento malsano[1] alle creature; questa seconda conseguenza necessita di una purificazione in terra e dopo la morte.

Tale purificazione si soddisfa parzialmente con atti imposti dal soggetto attivo dell’azione sacramentale di riconciliazione[2]; tuttavia la soddisfazione che riguarda la vita ultraterrena non può dirsi esaurita se non in quella fase dopo la morte che la Dottrina chiama Purgatorio, salvo che non intervenga, alle condizione disposte dalla Chiesa, l’indulgenza: parziale o plenaria, a norma del can. 993 C.I.C., a seconda che liberi totalmente o in parte dalla pena temporale connessa al peccato. L’indulgenza, quindi, non riguarda il fatto di perdonare un peccato, ma di superare completamente le conseguenze negative del peccato. Si tratta di una realtà molto seria, lungi da un automatismo magico al margine della nostra ricerca sincera di Dio e del suo perdono e che si traduce nella volontà di condurre una vita autenticamente evangelica e di riprendere il cammino.

Leggendo, dunque, il testo dei Decreti emananti dalla Penitenzieria Apostolica, Tribunale che opera ex aucotoritate Summi Pontificis, unitamente alle note esplicative del medesimo Tribunale si possono ricavare gli elementi giuridici caratterizzanti questi ultimi e le novità apportate in occasione dell’emergenza sanitaria mondiale. In primis, le circostanze: il Decreto è in verità estensivo delle situazioni di eccezionalità di cui al can. 961 §§ 1-2 C.I.C., in quanto si estende la possibilità di remissione a tutti quei territori particolarmente colpiti dal coronavirus, considerati luoghi di “grave necessità”; il Decreto attua un’estensione delle ben circoscritte situazioni per le quali è concessa la remissione della colpa, aggiungendo però (nel caso di specie) anche la possibilità di lucrare la remissione della pena. Si estende, altresì la disposizione specificamente contenuta al §2 del can. 961 C.I.C., ovvero la possibilità data al Vescovo di concedere una assoluzione di più persone insieme (purché perfettamente contrite e accompagnate da ferma risoluzione), facoltà già ordinariamente prevista, ma per l’occasione estesa a circostanze atipiche.

Menzione particolare va fatta per le speciali indulgenze concesse; infatti il Decreto del 23 marzo elargisce la remissione della pena temporale non solo per i malati, ma altresì per chi si prende cura di loro materialmente o spiritualmente. Dunque, una espressione allargata al punto che sembra si possa intendere che lucra indulgenza chiunque (alle ordinarie circostanze per l’ottenimento della remissione, ove possibile) si premuri di assistere anche (solo) con la preghiera l’ammalato. Da tale condizione si è arrivati a dire, impropriamente, che la Penitenzieria aveva concesso indulgenze per tutti i fedeli, in realtà si comprende (come visto) che l’interpretazione è si estensiva, ma non onnicomprensiva. Tuttavia, leggendo il Decreto, si comprende come non siano evase le condizioni ordinarie per lucrare indulgenze, di cui ai cann. 996 e 997 C.I.C., infatti la Penitenzieria sottolinea che quantomeno l’intenzione deve essere presente, intenzione che si tramuterà in espletamento concreto nel momento in cui si renda possibile. Di fatto il Decreto, ma anche la nota esplicativa successiva, esprimono in termini di Diritto quanto già espresso dalla Dottrina circa l’impossibilità di ottenere l’assoluzione sacramentale[3]; la Penitenzieria ha normato il votum confessionis, aggiungendo (laddove si espletassero le pratiche richieste) anche la remissione della pena, tramite la concessione di una speciale indulgenza.

Puramente estensivo nei termini ed interpretativo nelle modalità, invece, il Decreto dell’ottobre 2020, circa l’indulgenza da applicarsi ai fedeli defunti. Tali concessioni non sono nuove nella storia, per questo bisogna sottolinearne il carattere di eccezionalità dell’assoluzione generale, così come espresso da San Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica post-sinodale “Reconciliatio et paenitentia”. Un’eccezionalità che riporta al passato e precisamente al periodo delle due guerre mondiali: la Penitenzieria Apostolica, infatti, concesse l’assoluzione generale dei soldati al fronte anche senza confessione individuale con un documento datato 6 febbraio 1915. Anche in quel caso era richiesta un’autentica disposizione interiore al pentimento ed il proposito di confessarsi, non appena possibile, personalmente, dunque la confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di questo sacramento e che, quindi il can. 961 C.I.C. deve essere letto ed interpretato obbligatoriamente tenendo conto di quanto affermato nel can. 960 C.I.C.

 

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Note

[1] CCC 1472

[2] can. 965 C.I.C.

[3] CCC 1452

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano.

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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