La forma ordinaria della celebrazione del matrimonio canonico

can. 1055

Il can. 1108 del vigente Codex Iuris Canonici stabilisce che: “§1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e […]