L’alienazione dei beni ecclesiastici

 

Immagine dettagliata di una colonna ionica decorata con spirali ed elementi decorativi, foto di breaks out, tratta da pexels

La disciplina dell’alienazione dei beni ecclesiastici costituisce uno dei settori di maggiore delicatezza del diritto patrimoniale canonico, in quanto investe il rapporto tra la capacità dell’ente ecclesiastico di disporre dei propri beni e l’esigenza di preservarne la destinazione ai fini propri della Chiesa. Tale esigenza trova il proprio fondamento nel can. 1254, § 1, che riconosce alla Chiesa il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali in vista del perseguimento delle proprie finalità, tra le quali il culto divino, il sostentamento del clero e degli altri ministri, l’apostolato e le opere di carità.

Il legislatore canonico, pertanto, non configura l’alienazione quale atto in sé vietato, ma ne subordina la validità e, nei casi previsti, la liceità all’osservanza di un articolato sistema di garanzie sostanziali e procedurali, volto a impedire che l’esercizio della capacità dispositiva dell’ente possa tradursi in un pregiudizio per il patrimonio ecclesiastico e, conseguentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali della persona giuridica.

La materia è organicamente disciplinata dal Titolo III del Libro V del Codice di Diritto Canonico, rubricato «I contratti e specialmente l’alienazione» (cann. 1290-1298), cui si affiancano le disposizioni relative all’amministrazione dei beni ecclesiastici e, per gli istituti di vita consacrata, le specifiche previsioni del can. 638.

La nozione di bene ecclesiastico e il concetto di alienazione

La qualificazione giuridica del bene costituisce il necessario presupposto per l’applicazione della disciplina codiciale. Ai sensi del can. 1257, § 1, sono beni ecclesiastici i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa; tali beni sono retti dalle disposizioni del Libro V del Codice e dagli statuti propri dell’ente. I beni appartenenti alle persone giuridiche private, invece, sono disciplinati dai rispettivi statuti e non sono soggetti, in linea generale, alla disciplina codiciale dei beni ecclesiastici, salvo che il diritto disponga diversamente.

Ne consegue che il regime di cui ai cann. 1291 e ss. presuppone, anzitutto, che il bene appartenga a una persona giuridica pubblica e che rivesta, all’interno del patrimonio dell’ente, la qualificazione di bene ecclesiastico.

Quanto alla nozione di alienazione, il can. 1291 disciplina specificamente l’alienazione dei beni che costituiscono, per legittima assegnazione, il patrimonio stabile della persona giuridica pubblica, quando il loro valore ecceda la somma determinata dal diritto. È in tale ipotesi, e non per ogni alienazione in quanto tale, che la validità dell’atto è subordinata alla licenza dell’autorità competente. Qualora l’acquirente sia a sua volta una persona giuridica pubblica, il bene smette di essere considerato ecclesiastico in quanto tale e torna al campo profano, cioè cessa di essere funzionale al servizio della Chiesa [1].

Accanto all’alienazione in senso proprio, il can. 1295 estende il medesimo regime di tutela a «qualunque altro negozio» idoneo a peggiorare la condizione patrimoniale della persona giuridica. La disciplina non si esaurisce, dunque, nella fattispecie traslativa del dominio, ma ricomprende anche quei negozi che, pur non determinando formalmente il trasferimento della proprietà, siano suscettibili di incidere negativamente sulla consistenza o sulla situazione patrimoniale dell’ente [2].

La licenza canonica e il sistema delle soglie

Il can. 1291 stabilisce una regola di carattere generale: quando l’oggetto dell’alienazione è costituito da un bene appartenente al patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e il relativo valore eccede la somma stabilita dal diritto, l’alienazione è valida soltanto previa licenza dell’autorità competente. La determinazione dell’autorità competente a concedere la licenza è operata dal can. 1292 mediante un sistema graduato, fondato principalmente sul valore economico del bene e sulla natura dell’ente proprietario.

Quando il valore del bene si colloca tra la somma minima e la somma massima determinata dalla Conferenza Episcopale [3] la competenza varia a seconda della soggezione dell’ente al Vescovo diocesano. Per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano, l’autorità competente è individuata dagli statuti propri. Per quelle soggette alla sua autorità, la licenza compete al Vescovo diocesano, il quale deve acquisire il consenso del Consiglio per gli affari economici, del Collegio dei consultori e dell’ente interessato. Il medesimo consenso è richiesto al Vescovo diocesano per l’alienazione dei beni della diocesi. Per gli istituti religiosi trova applicazione, salva la disciplina propria prevista dalle costituzioni e dal diritto universale, il can. 638, § 3, ai sensi del quale per la validità dell’alienazione e di ogni negozio suscettibile di peggiorare la condizione patrimoniale della persona giuridica è richiesta la licenza scritta del Superiore competente, con il consenso del proprio Consiglio.

Ne consegue che, per i beni rientranti nella disciplina del can. 1291, il superamento della soglia massima di €1.000.000 fissato dalla CEI determina la necessità, ai fini della validità dell’alienazione, dell’ulteriore licenza della Santa Sede, ai sensi del can. 1292, § 2. La medesima licenza è richiesta, indipendentemente dal valore economico del bene, quando l’oggetto dell’alienazione sia costituito da ex voto donati alla Chiesa, da oggetti preziosi per valore artistico o storico, ovvero da sacre immagini o reliquie insigni.

La disciplina presenta pertanto una struttura progressiva: al crescere del valore del bene aumenta il livello dell’intervento autorizzatorio richiesto dall’ordinamento canonico, in funzione di una maggiore tutela del patrimonio ecclesiastico.

I requisiti dell’alienazione

Oltre ai requisiti di validità appena richiamati, il Codice impone ulteriori condizioni la cui inosservanza incide sulla sola liceità dell’atto. È anzitutto necessaria una giusta causa, individuata espressamente dal legislatore nella necessità urgente, nell’evidente utilità, nella pietà, nella carità o in altra grave ragione pastorale. L’elencazione non ha carattere tassativo, ma individua le principali ragioni suscettibili di legittimare la dismissione di un bene appartenente al patrimonio ecclesiastico.

È inoltre richiesta una stima scritta del bene, effettuata da periti. Tale perizia costituisce un presidio essenziale della procedura, poiché consente all’autorità competente di valutare la congruità economica dell’operazione e di verificare che l’interesse dell’ente non venga sacrificato attraverso una determinazione arbitraria del corrispettivo. Peraltro il bene, di regola, non può essere alienato a un prezzo inferiore a quello indicato nella stima, per accettare un prezzo minore occorre una giusta causa che deve essere valutata dall’autorità che concede l’autorizzazione prescritta. Il can. 1293, § 2, rimette infine alla legittima autorità la possibilità di prescrivere ulteriori cautele dirette a evitare un danno alla Chiesa. Ne deriva un sistema nel quale i requisiti codiciali costituiscono una soglia minima di tutela, suscettibile di essere integrata dalle prescrizioni del diritto particolare, dagli statuti e dalle disposizioni dell’autorità competente.

Alienazione dei beni negli istituti religiosi

Per gli istituti religiosi trova applicazione, salva la disciplina propria prevista dalle Costituzioni e dal diritto universale, il can. 638, § 3, ai sensi del quale per la validità dell’alienazione e di ogni negozio suscettibile di peggiorare la condizione patrimoniale della persona giuridica è richiesta la licenza scritta del Superiore competente, con il consenso del proprio Consiglio.

Tuttavia se si tratta dell’alienazione di un bene che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, oppure di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore artistico e/o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

In questo caso le soglie massime sono stabilite direttamente dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per le varie regioni del mondo che molto spesso adotta come parametro quello fissato dalla Conferenza Episcopale locale.

Anche se gli istituti di diritto pontificio godono di una storica autonomia gestionale rispetto alla diocesi del territorio, il Dicastero ha introdotto una precisa disposizione. Infatti, quando la vendita supera il milione di euro, l’istituto religioso ha l’obbligo di allegare alla richiesta per la Santa Sede anche il parere – non vincolante, ma obbligatorio da richiedere – dell’Ordinario del luogo, cioè del Vescovo della diocesi in cui si trova l’immobile. Questo serve a garantire che la diocesi locale sia informata e possa esprimere un parere sull’opportunità dell’operazione ed eventualmente valutare se il bene sia di interesse proprio o di altra persona giuridica canonica prima che sia venduto a terzi.

Note

[1] Cfr. P. Malecha, L’alienazione dei beni ecclesiastici, in Chiesaoggi.com.

[2] Si pensi ad esempio all’ipoteca, al pegno, alla costituzione di servitù, ed in generale a qualsiasi altro negozio che possa modificare o pregiudicare la situazione patrimoniale dell’ente.

[3] Naturalmente, ai nostri fini, il riferimento è alla Conferenza Episcopale Italiana. In Italia, le soglie attualmente vigenti sono pari a €250.000 per la somma minima e €1.000.000 per la somma massima.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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Fabiola Lacagnina

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