“Confirma fratres tuos”: una messa a punto del Vicariato di Roma

Confirma fratres tuos

Confirma fratres tuos tra diritto e pastorale

Con il motu proprio Confirma fratres tuos del 24 giugno scorso, Leone XIV è intervenuto sulla struttura della Diocesi di Roma, modificando la Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, promulgata tre anni fa da Papa Francesco.

Nel solco della sinodalità, il motu proprio dichiara di recepire i suggerimenti del gruppo di lavoro istituito con decreto del 25 febbraio 2026.

Guardando al preambolo del provvedimento, Leone XIV sottolinea che la Diocesi di Roma, proprio per la sua rilevanza, è chiamata alla promozione della comunione nell’orbe cattolico, missione, questa, che deve essere portata avanti con l’esemplarità della testimonianza, con la consapevolezza della perfettibilità dei profili organizzativi e funzionali e con un oculato uso dello strumento giuridico.

Leggendo sinotticamente le due normative, emergono una riduzione degli articoli e una semplificazione di certe espressioni, originariamente pensate in un’ottica di pedagogia pastorale, ma, evidentemente, non ritenute essenziali nella stesura attuale.

Ecco alcuni esempi: nell’art. 2, l’espressione “partecipazione nelle responsabilità di tutti i fedeli” è sostituita da una più sobria locuzione “corresponsabilità dei fedeli”, maggiormente rispettosa del can. 129 CIC; l’art. 4, poi, chiarisce che l’elaborazione del programma pastorale, compete al Cardinale Vicario. Inoltre, con senso pratico, il motu proprio elimina il riferimento all’ascolto di tutti i battezzati per la formulazione degli orientamenti pastorali.

Come auspicato in dottrina[7], il nuovo art. 6 rende più flessibile la riconferma degli incarichi direttivi, che sono conferiti per un quinquennio rinnovabile senza limitazioni dal Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale. Anteriormente, infatti, In Ecclesiarum Communione ammetteva un solo rinnovo, deliberato dal Consiglio Episcopale.

La rimodulazione dei rapporti tra Cardinale Vicario, Vicegerente e Vescovi Ausiliari

Per quanto concerne la Struttura centrale del Vicariato, la modifica più vistosa riguarda il Cardinale Vicario, che riacquista la centralità perduta sotto Francesco.

Infatti, l’art. 10 novellato sottolinea l’indole profondamente vicaria (e non più meramente ausiliare) di questo ufficio pastorale. Le sue competenze, a norma dell’art. 12, non sono più limitate all’ordinaria amministrazione, ma concernono tutti gli affari, ad eccezione dei più importanti.

Di converso, il Vicegerente, che aveva visto un serio rafforzamento della propria posizione, tanto da essere posto a diretto contatto col Pontefice, diviene il primo collaboratore del Cardinale Vicario (art. 15) e perde il ruolo di coordinamento degli uffici curiali.

Questo compito spetta Moderator curiae, nominato dal Papa, su presentazione del Cardinale Vicario, per un mandato quinquennale rinnovabile (art. 19). Anche la giurisdizione dei Vescovi ausiliari appare ridimensionata, perché, negli ambiti territoriali o pastorali di propria spettanza, devono sempre operare “in condivisione” con il Cardinale Vicario (art. 18). Inoltre, non è più esplicitato il potere dei Vescovi ausiliari di adottare provvedimenti amministrativi.

Gli organi consultivi, gli uffici amministrativi e i tribunali

Pure gli Organi della sinodalità a servizio della missione della Diocesi di Roma hanno una generale ridefinizione. La soluzione approntata da Confirma fratres tuos si basa sulla configurazione del Consiglio Episcopale come organo consultivo a supporto del Cardinale Vicario e sulla minore incidenza del Papa nelle questioni correnti della Chiesa particolare. Non vi è più una dialettica di controllo del collegio sull’ufficio monocratico, ma una forma di cooperazione, che si estrinseca nell’emanazione di pareri, peraltro non vincolanti. Lo stesso si può dire degli altri consigli diocesani, la cui disciplina perde i caratteri della specialità impressa dall’originaria IEC per rientrare nell’alveo della legislazione comune.

Gli emendamenti al titolo IV, dedicato agli Uffici, servizi e organi giudiziari del Vicariato, sono più contenuti e sono diretti a coordinare l’assetto organizzativo della Curia vicariale con i cambiamenti sopra menzionati. Più precisamente, i Direttori sono nominati dal Cardinale Vicario, previa approvazione pontificia, mentre per i Vicedirettori si prevede la nomina da parte del Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale.

L’unico titolo che rimane inalterato è il V, sull’attività dei Tribunali, segno dell’opportunità che l’attività giurisdizionale non subisca repentini scossoni, con nocumento dei fedeli e dell’intera istituzione.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

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Immagine di Andrea Miccichè

Andrea Miccichè

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