La partecipazione dei fedeli laici al governo della Chiesa: tra disciplina vigente e sviluppi recenti

Basilica di San Pietro, Città del Vaticano (di TotumRevolutum, tratta da Pixabay)

Il tema della partecipazione dei fedeli laici alla potestà di governo non può più essere trattato come una questione marginale o meramente organizzativa. L’ordinamento vigente mostra infatti, da un lato, una struttura ancora segnata da una distinzione netta tra chierici e laici in materia di potestà di governo; dall’altro, conosce un’espansione concreta delle funzioni affidabili ai fedeli non ordinati, sia nell’ambito delle Chiese particolari sia nella Curia Romana. Il punto non è dunque stabilire se i laici siano presenti nella vita istituzionale della Chiesa (questo è pacifico), ma comprendere in quale forma giuridica tale presenza debba essere letta, cioè se come semplice cooperazione subordinata oppure come partecipazione istituzionale ormai capace di incidere stabilmente sull’assetto del governo ecclesiale.

I canoni 129 e 274 come punti di partenza normativi

Il punto di partenza resta il can. 129. Il §1 stabilisce che coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro sono idonei, a norma del diritto, alla potestà di governo, che nella Chiesa esiste per istituzione divina ed è anche chiamata potestà di giurisdizione. Il §2 aggiunge però che anche i fedeli laici possono cooperare all’esercizio di questa medesima potestà secondo la norma del diritto. La formulazione è giuridicamente densissima: il Codice non attribuisce ai laici una titolarità originaria della potestà, ma neppure li esclude dall’ambito del suo esercizio. Ne risulta una costruzione duale, nella quale la titolarità è ancorata al sacramento dell’Ordine, mentre la cooperazione è aperta ai laici nei casi previsti dal diritto.

Questa impostazione è ulteriormente confermata dal can. 274 §1, secondo cui solo i chierici possono ottenere quegli uffici per il cui esercizio si richieda la potestà d’ordine o la potestà di governo ecclesiastico. Letto isolatamente, questo canone sembrerebbe chiudere lo spazio per una partecipazione laicale realmente incisiva. Tuttavia, letto insieme al can. 129 §2 e alle numerose disposizioni che ammettono i laici a uffici e funzioni ecclesiali, esso mostra piuttosto una tensione interna dell’ordinamento: il sistema continua a riservare alcuni uffici ai chierici, ma al tempo stesso prevede molteplici forme di inserimento dei laici in attività istituzionali con rilevanza effettiva per il governo della Chiesa.

Gli uffici e le funzioni ecclesiali affidabili ai laici

L’apertura codiciale si manifesta con chiarezza nel can. 228 §1, secondo cui i laici ritenuti idonei sono capaci di essere ammessi dai sacri pastori a quegli uffici e incarichi ecclesiastici che possono esercitare secondo il diritto. Il §2 dello stesso canone aggiunge che i laici che eccellono per scienza, prudenza e integrità sono idonei a prestare aiuto ai pastori anche come esperti e consiglieri, pure nei consigli previsti dal diritto. A ciò si collega il can. 231 §1, che impone ai laici impegnati stabilmente o temporaneamente in uno speciale servizio della Chiesa di acquisire la formazione necessaria per adempiere rettamente il proprio compito. Non si tratta, quindi, di una presenza tollerata o accidentale, ma di una presenza giuridicamente prevista, qualificata e formata.

Le applicazioni concrete di questo principio sono numerose. Nell’ordinamento diocesano, il consiglio per gli affari economici deve essere composto da almeno tre fedeli cristiani esperti in affari economici e diritto civile e di provata integrità (can. 492 §1), mentre l’economo diocesano, nominato dal vescovo, deve essere veramente esperto in materia economica e distinto per onestà (can. 494 §1). Analogamente, il can. 483 disciplina la nomina dei notai, senza riservare l’ufficio in via generale ai chierici, salvo il caso in cui venga in questione la fama di un sacerdote, ipotesi nella quale il notaio deve essere sacerdote. Questa disciplina è già sufficiente a mostrare che il diritto vigente ammette i laici in settori strutturali della vita curiale e amministrativa della Chiesa particolare.

La partecipazione dei laici nell’ambito giudiziale

Anche il diritto processuale conferma che la cooperazione dei laici non si esaurisce in forme puramente accessorie. È vero che il can. 1421 §1 stabilisce come regola che i giudici diocesani siano chierici; ma il §2 dello stesso canone consente alla Conferenza episcopale di permettere la nomina di giudici laici, dei quali uno può essere scelto per costituire il collegio giudicante quando la necessità lo richieda. Inoltre, il can. 1424 ammette espressamente assessori chierici o laici; il can. 1428 §2 consente al vescovo di approvare come uditori anche laici dotati di buona fama, prudenza e dottrina; il can. 1435 prevede che promotore di giustizia e difensore del vincolo possano essere chierici o laici; e il can. 1483 richiede per procuratori e avvocati determinati requisiti di età, fama, competenza e approvazione del vescovo, senza riservare tali uffici ai chierici. In ambito giudiziario, dunque, l’ordinamento non si limita a consentire una collaborazione materiale, ma prevede un reale coinvolgimento laicale in funzioni tecniche e istituzionali di notevole rilievo.

Sinodo diocesano, concili particolari e voto consultivo dei fedeli

Il diritto canonico attuale offre un quadro significativo anche sul versante sinodale. Il can. 460 definisce il sinodo diocesano come assemblea di sacerdoti e di altri fedeli scelti della Chiesa particolare, che prestano aiuto al vescovo diocesano per il bene dell’intera comunità. Il can. 463 § 1, 5° prescrive poi che al sinodo diocesano debbano essere chiamati anche fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, scelti secondo le modalità determinate dal vescovo. Analogamente, il can. 443 § 4 stabilisce che anche presbiteri e altri fedeli cristiani possano essere chiamati ai concili particolari con solo voto consultivo, purché il loro numero non superi la metà dei soggetti di cui ai §§1-3. Il dato è importante: il diritto non attribuisce ai laici voto deliberativo in tali sedi, ma li inserisce formalmente in strutture istituzionali che concorrono alla formazione delle decisioni ecclesiali.

Questa presenza consultiva non è irrilevante sul piano canonico. Il can. 445 attribuisce infatti al concilio particolare potestà di governo, soprattutto legislativa, per provvedere alle necessità pastorali del popolo di Dio nel proprio territorio. Ciò significa che l’ordinamento distingue ancora tra il livello della deliberazione giuridicamente vincolante e quello della partecipazione consultiva, ma proprio questa distinzione mostra che i laici non sono esterni al processo di governo, bensì ne sono partecipi in una forma propria, istituzionalmente riconosciuta, anche se non equiparata a quella dei soggetti titolari del voto deliberativo.

Il fondamento ecclesiologico: dal Vaticano II alla corresponsabilità

Il fondamento remoto di questa evoluzione si trova nella dottrina conciliare. Al numero 33 della Costituzione Lumen gentium si afferma che, oltre all’apostolato che riguarda tutti i cristiani, i laici possono essere chiamati in vari modi a una cooperazione più immediata e che essi sono capaci di assumere dalla gerarchia determinati uffici ecclesiastici, da esercitarsi per un fine spirituale. Non è ancora una teoria compiuta della potestà di governo dei laici, ma è certamente il fondamento ecclesiologico che ha reso possibile la successiva apertura del diritto positivo. In questa luce, la presenza dei laici negli uffici e nei processi istituzionali della Chiesa non appare come una concessione estrinseca, bensì come una conseguenza dello sviluppo dell’ecclesiologia di comunione e della partecipazione di tutti i fedeli alla missione ecclesiale.

Praedicate Evangelium e il criterio della potestà vicaria

La svolta più rilevante del periodo recente si trova nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Nel n. 5 del Preambolo si afferma che ogni istituzione curiale esercita la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice e che, proprio per il carattere vicario della Curia, qualsiasi fedele può presiedere un Dicastero o un Ufficio, secondo la potestà di governo e la specifica competenza e funzione del Dicastero o dell’Ufficio in questione. Il testo è di straordinaria importanza, perché collega la possibilità di affidare la presidenza di un organismo curiale non allo stato clericale in quanto tale, ma alla natura vicaria della potestà esercitata e alla specifica competenza richiesta.

Qui si coglie il punto più delicato dell’attuale sistema. Se la Curia esercita una potestà vicaria ricevuta dal Romano Pontefice e se, per tale ragione, qualsiasi fedele può presiedere un Dicastero o un Ufficio, allora il rapporto tra potestà di governo, ufficio ecclesiastico e ordine sacro richiede una chiarificazione più precisa. La norma non abroga né il can. 129 né il can. 274, ma introduce un criterio interpretativo che rende ancora più evidente la tensione tra una concezione strettamente sacramentale della titolarità e una concezione funzionale-vicaria dell’esercizio di determinati uffici di governo.

La riforma del Libro VI e la responsabilità penale dei laici

Un ulteriore indice del cambiamento è dato dalla riforma del diritto penale canonico. Il nuovo testo del can. 1333 definisce la sospensione come pena che proibisce tutti o alcuni atti della potestà d’ordine, della potestà di governo o l’esercizio di tutti o di alcuni diritti o funzioni inerenti a un ufficio. Nel testo vigente non compare più una limitazione espressa ai soli chierici.

Questo dato, letto insieme all’ammissione dei laici a uffici ecclesiastici secondo il diritto, consente di rilevare una maggiore coerenza interna dell’ordinamento: l’assunzione di funzioni ecclesiali comporta anche una corrispondente rilevanza della responsabilità giuridica.

A questo punto il problema non può essere risolto limitandosi a ripetere la formula della “cooperazione” dei laici alla potestà di governo. Tale formula resta certamente normativa e continua a essere centrale, ma, presa da sola, rischia di non descrivere più adeguatamente l’insieme delle situazioni oggi disciplinate dal diritto. Vi sono infatti laici che partecipano a organismi sinodali e conciliari; laici che ricoprono uffici curiali e amministrativi; laici che esercitano funzioni giudiziali tecnicamente qualificate; laici che, secondo la Costituzione Praedicate Evangelium, possono persino presiedere Dicasteri o Uffici della Curia romana. In questo quadro, la categoria della sola cooperazione appare giuridicamente insufficiente a rendere conto della varietà e della consistenza delle forme di partecipazione ormai previste dall’ordinamento.

L’attuale posizione dei laici tra apertura funzionale e struttura tradizionale

La disciplina vigente mostra con chiarezza che la presenza dei fedeli laici nell’ambito delle strutture ecclesiali non può più essere letta come un elemento accessorio.

Tuttavia, questo sviluppo non è accompagnato da una piena riformulazione delle categorie giuridiche di fondo. Il sistema continua a distinguere tra titolarità della potestà di governo, legata all’ordine sacro, e partecipazione al suo esercizio, configurata come cooperazione dei fedeli laici. È proprio in questa coesistenza tra apertura funzionale e struttura tradizionale che si colloca la principale questione canonistica.

Non si tratta tanto di superare tale distinzione, quanto di comprenderne la portata nell’attuale assetto dell’ordinamento. Le disposizioni vigenti, infatti, mostrano che la partecipazione dei laici non si esaurisce in forme meramente esecutive o consultive, ma assume, in diversi ambiti, un rilievo stabile e istituzionalmente riconosciuto. Ciò rende sempre più necessario chiarire il rapporto tra esercizio concreto delle funzioni ecclesiali e qualificazione giuridica della potestà.

In questo senso, la questione non è solo pratica, ma eminentemente sistematica: riguarda il modo in cui il diritto canonico articola il legame tra ordine sacro, ufficio ecclesiastico e missione nella Chiesa. È su questo piano che si gioca oggi una delle linee di sviluppo più significative della riflessione canonistica, chiamata a confrontarsi con un ordinamento che, pur mantenendo le proprie categorie fondamentali, è ormai attraversato da dinamiche evolutive sempre più evidenti.

Bibliografia

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“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Maria Cives

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