in foto Mons. Anthony Randazzo, prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi
Nell’approssimarsi dei sei anni dalla nascita (ottobre 2020) del Giornale online (periodico) Vox Canonica, quale presidio di approfondimento delle scienze canonistiche, e in concomitanza con la nomina del nuovo Prefetto del Dicastero per i Testi legislativi, S.E. Rev.ma Mons. Anthony Randazzo si è pensato di intervistarlo. Si tratta della prima intervista che Mons. Randazzo rilascia, dalla notizia a Prefetto del DTL, affrontando temi importanti quali la missione pastorale del Diritto Canonico nella missione della Chiesa, la sinodalità e il diritto canonico e su come intende perseguire, nel solco di chi l’ha preceduto in questo importante Dicastero della curia romana, le sfide che presenta il suo servizio a favore del bene della Chiesa.
Le parole che ci ha offerto mostrano un profilo di un Vescovo e un operatore della giustizia dalle grandi doti giuridiche e da una particolare sensibilità ecclesiale capace di porre in sinergia diritto, pastorale, Vangelo e principi della giustizia e della verità a favore della salus animarum.
Ringraziamo S.E. Mons. Anthony Randazzo per la disponibilità e per le appassionate, significative e profonde parole che ha voluto affidarci sull’importanza del Diritto Canonico nell’azione pastorale della comunità ecclesiale, quale strumento al servizio della comunione della Chiesa, della sua missione e dell’annuncio del Vangelo.
Lo scorso 25 marzo è stato nominato prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Questo Suo importante e delicato servizio alla Chiesa universale si svolge in un contesto storico complesso e particolare, in un «cambiamento d’epoca». Come intende affrontare le sfide che presenta il Suo ufficio, in tempi nei quali si parla molto di riforma, di sinodalità e di processi da accompagnare?
Anzitutto, vorrei ribadire che ogni generazione è chiamata ad affrontare le proprie sfide. Non siamo poi così diversi da coloro che ci hanno preceduto, né da quanti verranno dopo di noi. Esiste una certa tendenza a considerare la nostra epoca come straordinariamente complessa, al punto che le questioni che ci troviamo ad affrontare sembrano disorientarci e confonderci. Eppure Gesù Cristo è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Egli deve essere il nostro principio e il nostro fine; soltanto Lui rimane il nostro stabile punto di riferimento.
In secondo luogo, ritengo di non potermi occupare di diritto canonico se prima non mi sono nutrito del Vangelo, perché il diritto è sempre al servizio del Vangelo. La nostra vocazione di canonisti non consiste semplicemente nell’interpretare la legislazione. Il nostro compito è fare in modo che la vita giuridica della Chiesa sia sempre posta al servizio della sua missione evangelica. Il Vangelo deve rimanere la prospettiva attraverso la quale comprendiamo, interpretiamo e applichiamo il diritto che ci è affidato.
In terzo luogo, alla luce di questi due primi principi, ritengo più sostanziale parlare di rigenerazione, piuttosto che di semplice riforma. Rigenerare significa ritornare alla genesi della nostra identità e del nostro mandato di discepoli di Gesù Cristo. Lo stesso diritto canonico è strutturato sui fondamenti ecclesiali che scaturiscono dalla Sacra Scrittura e dalla Sacra Tradizione. I Padri del Concilio Vaticano II ci hanno ricordato questa realtà permanente nella costituzione Dei Verbum:
«La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. […]; ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura e che di conseguenza l’una e l’altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza, 9).
Il diritto, pertanto, non si colloca al di fuori della Rivelazione, ma è al suo servizio. La sua finalità è custodire e promuovere la comunione della fede ricevuta dagli Apostoli.
In quarto luogo, sinodalità e accompagnamento non sono realtà nuove. Sono espressioni contemporanee che intendono aiutare la Chiesa a «scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo» (Gaudium et spes, 4). Sebbene il vocabolario sia nuovo, la realtà ecclesiale sottostante è già presente nella vita della Chiesa e nella sua tradizione canonica.
In effetti, tanto il Codice di diritto canonico latino quanto il Codice dei canoni delle Chiese orientali contengono numerosi esempi di vita ecclesiale, missione e ministero autenticamente sinodali e che richiedono necessariamente un accompagnamento. Considerati insieme, i sei canoni che seguono mettono in luce tre ricorrenti strutture giuridiche, fondamentali per una Chiesa sinodale:
- Comunione: tutti i battezzati condividono pari dignità e responsabilità (can. 208 CIC; can. 7 CCEO).
- Partecipazione: i fedeli sono chiamati a contribuire al discernimento ecclesiale mediante il dialogo e la consultazione (can. 212 § 3 CIC; can. 15 § 3 CCEO).
- Missione mediante l’accompagnamento: il ministero pastorale si esercita camminando con le persone nel tempo, soprattutto nella vita vocazionale e familiare (can. 1063 CIC; can. 783 CCEO).
Questi canoni mostrano che l’accompagnamento non è soltanto un metodo pastorale, ma un’espressione giuridica della comunione, della partecipazione e della missione della Chiesa: le tre dimensioni costitutive della sinodalità individuate dal Sinodo sulla sinodalità (2021-2024).
Infine, come prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, intendo mantenere un atteggiamento sereno, ascoltare con attenzione le necessità della Chiesa nel suo dialogo con il mondo e incoraggiare tutti i fedeli a rimanere saldi in Cristo, fedeli alla professione della nostra fede e uniti nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Il diritto canonico non è mai esistito per se stesso. La sua finalità è servire il mistero della Chiesa e la missione che Cristo le ha affidato. Per questo auspico che ogni decisione, ogni interpretazione e ogni iniziativa del Dicastero in aiuto alla funzione legislativa del Santo Padre siano guidate dal principio con cui si conclude lo stesso Codice di diritto canonico: «avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema» (salus animarum suprema lex; can. 1752 CIC).
Quando il mondo ci pone davanti a nuove sfide, la nostra risposta rimane la stessa: annunciare fedelmente Cristo, servire con saggezza la sua Chiesa e fare in modo che il diritto continui a essere strumento di comunione, di giustizia e, soprattutto, di salvezza delle anime. Questo è il nostro modus operandi. Questa è la nostra missione.
Lo studio del diritto canonico fu una Sua scelta o Le fu «imposto» dai Suoi formatori? Ci può raccontare come è nato il Suo amore per il diritto canonico?
Durante gli anni della formazione in seminario al sacerdozio e al ministero, lo studio del diritto canonico costituiva parte integrante del nostro percorso accademico. Lo accolsi fin dall’inizio e mi appassionò sinceramente. Devo però precisare che il mio apprezzamento per il diritto canonico fu preceduto dall’amore per l’ecclesiologia e per la storia della Chiesa. Furono queste discipline a offrirmi il fondamento sul quale costruire una solida comprensione del diritto canonico.
Ho avuto inoltre la fortuna di incontrare eccellenti professori di ecclesiologia e di diritto canonico. Erano sacerdoti straordinari, uomini buoni e virtuosi, la cui vita rispecchiava ciò che insegnavano. Testimoniavano un profondo amore per la fede, per la Chiesa e per la ricchezza della sua storia e della sua cultura. Per me fu un terreno molto fecondo. Mi trasmisero con fedeltà la dottrina della Chiesa, la disciplina del diritto canonico e, soprattutto, le virtù della verità, della fedeltà e del servizio, che devono caratterizzare ogni discepolo di Gesù Cristo.
Dopo sei anni di ministero sacerdotale, il mio arcivescovo mi invitò a intraprendere gli studi di diritto canonico a Roma. In un primo momento rimasi piuttosto sorpreso. Il mio desiderio era continuare a servire come parroco. Tuttavia, compresi che le necessità della Chiesa locale erano più importanti delle mie preferenze personali. Per questo accettai il suo invito. Mi resi disponibile perché il mio arcivescovo riteneva che la Chiesa avesse bisogno da me di questo servizio. In tal senso, la mia decisione fu espressione dell’obbedienza sacerdotale al mio Ordinario.
Quando arrivai alla Pontificia Università Gregoriana, mi ritrovai in un’aula con altri 108 studenti provenienti da ogni parte del mondo: uomini e donne, fedeli laici, religiosi e ministri ordinati. Era una splendida espressione dell’universalità della Chiesa. I nostri professori erano studiosi capaci di ispirare, nei quali l’eccellenza accademica si univa a un autentico amore per la Chiesa. Il percorso era esigente, ma immensamente arricchente. Molte delle amicizie nate in quegli anni sono tuttora tra le più care della mia vita.
Fu in quell’ambiente internazionale ed ecclesiale che il mio apprezzamento per il diritto canonico maturò fino a diventare un vero amore. Ma, cosa ancora più importante, imparai ad amare più profondamente la Chiesa, al cui servizio il diritto canonico esiste. Compresi che il diritto canonico non riguarda soltanto norme o procedure: serve a promuovere la comunione, a tutelare la giustizia e a consentire alla Chiesa di compiere la propria missione di annuncio del Vangelo.
Fino a pochi mesi fa Lei era alla guida della diocesi australiana di Broken Bay. Papa Leone ha visto in Lei una persona capace di unire una solida formazione canonistica alla concretezza del pastore, affidandoLe l’eredità di un Dicastero che non fa notizia quanto altri, ma che incide silenziosamente sul volto quotidiano della Chiesa. Come intende coniugare la corretta applicazione del diritto canonico con le esigenze pastorali?
La diocesi di Broken Bay è stata il grande amore del mio ministero episcopale. Era la Sposa affidata alla mia cura pastorale, la Chiesa locale per il cui servizio sono stato ordinato e unto, chiamato a guidarla e ad amarla. In questo ministero sacro non si può mai essere soltanto amministratori. Occorre essere, prima di tutto, sposo, padre, sacerdote, maestro e pastore di anime.
Essere vescovo di una diocesi non riguarda il rango, i titoli o il prestigio. È il privilegio di camminare con il Popolo di Dio come compagni di pellegrinaggio nella fede, nella speranza e nella carità. È precisamente questa esperienza di vita pastorale e di ministero episcopale che porto con me al Dicastero per i Testi Legislativi.
La maggior parte di ciò che ho fatto in trentacinque anni di ministero sacerdotale è passata inosservata, ed è giusto così. In definitiva, è opera di Dio, non mia. Prego semplicemente di non diventare mai un ostacolo alla sua grazia, ma di essere uno strumento fedele attraverso il quale Egli possa continuare la sua opera nella vita della Chiesa.
Mi permetta anche di mettere con delicatezza in discussione il presupposto della domanda, perché sembra contrapporre la corretta applicazione del diritto canonico e la cura pastorale, come se fosse necessario scegliere tra l’una e l’altra. Non condivido questa distinzione.
La corretta applicazione del diritto canonico è, in se stessa, un atto profondamente pastorale. Non potrebbe essere altrimenti. Se il diritto viene applicato in modo non pastorale, rischia di risultare infedele tanto alla missione della Chiesa quanto alla mens del legislatore. Il diritto canonico non esiste come fine a se stesso, ma come servitore della comunione della Chiesa, della sua missione e dell’annuncio del Vangelo.
La fedeltà alla Sposa di Cristo, l’amore per la sua vita e la sua missione, la riverenza per la verità del Vangelo, l’attenzione alla giustizia e la cura della dignità di ogni persona sono al cuore della tradizione canonica della Chiesa. Quando il diritto è compreso in questo modo, non entra in tensione con il ministero pastorale; diventa piuttosto uno degli strumenti privilegiati attraverso i quali il Buon Pastore continua a prendersi cura del suo gregge.
Come Papa Francesco ha ricordato ai canonisti, la virtù propria della nostra disciplina è la prudentia iuris, la prudenza giuridica [1]: la sapienza di applicare il diritto con fedeltà, giustizia e senso pastorale, avendo sempre presente che salus animarum suprema lex.
La funzione del Dicastero per i Testi Legislativi è cruciale per assicurare coerenza, trasparenza e rigore nel governo ecclesiale. L’ufficio che Le è stato affidato redige e interpreta le norme canoniche e offre consulenza qualificata alle diocesi e agli altri organismi della Santa Sede. Come aiutare la Chiesa a non smarrire il nesso tra verità, giustizia e carità?
Affrontando il rapporto tra giustizia e carità, Papa Benedetto XVI ha insegnato nella Caritas in veritate che la carità «eccede la giustizia», ma «non è mai senza la giustizia». Non sono la stessa cosa, e tuttavia sono intimamente congiunte. La giustizia attribuisce a ciascuno ciò che gli è dovuto, mentre la carità porta la giustizia a compimento secondo la logica dell’amore che si dona.
Questo insegnamento mi ispira perché mi avvicina alla comprensione del fatto che giustizia e carità, quando sono guardate con gli occhi della fede, rivelano la verità: la verità sulla persona umana e la Verità divina, che è la fonte di ogni autentica carità e giustizia. Può sembrare una riflessione eccessivamente teologica; tuttavia, se non ci soffermiamo su questo significato più profondo, rischiamo di ridurre la missione della Chiesa a una semplice promozione della riforma sociale, del rinnovamento ecclesiale o della ristrutturazione amministrativa.
Il lavoro del Dicastero per i Testi Legislativi deve favorire nella Chiesa un governo onesto, coerente e trasparente. Governare non significa mai soltanto amministrare. È un servizio alla comunione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.
Viviamo un momento di grande rilievo nella Chiesa del post-Concilio Vaticano II, nel quale una lettura fedele dei documenti conciliari è essenziale per comprendere la missione della Chiesa e, di conseguenza, la vera natura e finalità del suo diritto canonico. I documenti del Concilio devono essere letti nella loro integralità e secondo la loro visione teologica, non in modo selettivo né limitandosi a isolare alcuni passi utili a sostenere una determinata interpretazione.
San Giovanni Paolo II ha espresso questa profonda relazione tra il Concilio e il diritto della Chiesa nella costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, spiegando che il Codice di diritto canonico deve essere inteso come uno strumento che esprime lo spirito del Concilio e rende visibile la sua ecclesiologia nelle leggi della Chiesa.
È in questo modo che il diritto può essere applicato con rigore: non mediante la sola precisione tecnica, ma attraverso una conoscenza più profonda della Sacra Scrittura, della Tradizione della Chiesa, delle concrete realtà della vita umana e del mistero della fede. Il rigore canonico deve sempre essere unito alla giustizia e alla carità, perché il diritto della Chiesa non esiste soltanto per regolare, ma per servire la verità della comunione.
Come Papa Leone XIV ha ricordato agli operatori della giustizia vaticana, la giustizia autentica non è una mera applicazione di regole, ma «una forma ordinata di carità» [2]. Citando Sant’Agostino, ha richiamato il principio secondo cui «la carità perfetta è perfetta giustizia» (caritas perfecta, perfecta iustitia est). Questa è la via attraverso la quale la Chiesa custodisce il legame inseparabile tra verità, giustizia e carità.
Quale contributo può offrire il Codice in questa stagione ecclesiale, nella quale lo stile sinodale è posto al centro della missione della Chiesa?
Lo stile sinodale è sempre stato al cuore della missione della Chiesa. Ho l’impressione che, in alcuni luoghi, in determinati periodi e per alcune persone, questa consapevolezza si sia smarrita, offuscata o dimenticata. In una prospettiva positiva, questa stagione ecclesiale può essere letta come una nuova primavera: un tempo di rinnovamento, di crescita e di più profonda consapevolezza di che cosa significhi camminare insieme come Popolo di Dio.
Mi permetta di proporre l’immagine di un albero antico. In questa stagione, dal legno vecchio possono spuntare nuovi germogli verdi; l’albero non cessa di essere ciò che è, ma torna a fiorire e porta frutti abbondanti. Alcune interpretazioni troppo entusiaste della sinodalità, tuttavia, potrebbero considerare questo momento come un’occasione per recidere semplicemente ciò che viene percepito come legno morto. Il rischio è che, senza un attento discernimento, ciò che vorrebbe essere rinnovamento provochi invece danni non necessari, indebolendo l’albero anziché permettergli di rifiorire.
Occorre dunque coltivare l’albero con attenzione, ponderazione, intelligenza e fedeltà. La Chiesa non si rinnova abbandonando le proprie radici, ma permettendo a quelle radici di nutrire una nuova crescita.
In questo contesto, il Codice di diritto canonico può offrire un contributo importante. Il Codice non è statico; è dinamico, perché riflette la vita della Chiesa, i diritti e i doveri dei suoi membri e la natura essenziale delle molteplici relazioni che esistono nell’unico Corpo di Cristo. Il Codice non è separato dalla vita della Chiesa; è al servizio di quella vita, dando espressione giuridica alla comunione, alla missione e all’ordine ecclesiale.
Nella mia esperienza, molte persone non hanno mai letto il Codice e alcune non sanno neppure che esista. Su un altro piano, può esserci anche la tentazione, tra alcuni canonisti, laici o chierici, di accostarsi al Codice come se fosse anzitutto uno strumento per dimostrare come la Chiesa dovrebbe essere santificata, istruita e governata secondo la loro particolare visione. Un simile approccio rischia di ridurre il diritto canonico a uno strumento di controllo, invece di riconoscerlo come un servizio alla comunione.
Quando ciò accade, le posizioni contrapposte possono irrigidirsi e il confronto sulla vita della Chiesa può degradare in conflitti verbali, anziché diventare un incontro segnato dalla carità, dalla giustizia e da una sincera ricerca della verità.
Papa Francesco ha ricordato più volte alla Chiesa che la sinodalità non è un parlamento. Non è un processo politico nel quale si confrontano interessi concorrenti. È piuttosto un’espressione ecclesiale della partecipazione alla comunione e alla missione di Gesù Cristo.
Per questo, una lettura equilibrata del Codice, uno studio intelligente del Codice e delle sue fonti e un dialogo caritatevole sulla sua applicazione offriranno un grande contributo in questa stagione ecclesiale. Il Codice può aiutare la Chiesa a vivere fedelmente la sinodalità, perché tutela insieme la comunione e la responsabilità, la partecipazione e l’ordine, i diritti dei fedeli e la missione affidata da Cristo alla Chiesa.
Può suggerire ai nostri lettori qualche testo che ha trovato particolarmente utile per lo studio del diritto canonico?
Nel diritto canonico vi sono molti autori di grande valore, appartenenti a diverse tradizioni linguistiche e culturali. Sono lieto di indicarne alcuni, le cui opere mi sono state particolarmente utili nel corso degli anni. Non si tratta in alcun modo di un elenco esaustivo, ma può offrire un buon punto di partenza a chi si accosta allo studio o desidera approfondirlo.
Ho avuto la fortuna di avere come professore il compianto cardinale Velasio De Paolis, C.S. Ho sempre trovato i suoi scritti ponderati, equilibrati e ricchi di profondità. È autore di numerose pubblicazioni e commentari, soprattutto in lingua italiana, che meritano senz’altro di essere conosciuti.
Tra gli autori di lingua inglese, ho trovato preziosa l’opera del canonista e teologo statunitense James A. Coriden. I suoi scritti offrono un’introduzione fondamentale al diritto canonico e ne mettono in luce l’importante dimensione pastorale con chiarezza e accessibilità.
Anche Juan Ignacio Arrieta, vescovo e già segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, ha prodotto un’imponente opera scientifica. I suoi scritti sono eruditi, completi e arricchiti da una vasta esperienza accademica ed ecclesiale. Le sue opere sono facilmente reperibili in italiano, spagnolo e inglese e risultano quindi accessibili a un pubblico molto ampio.
Tra le pubblicazioni più recenti, consiglierei inoltre The Penal Law of the Roman Catholic Church (2024), di mons. John A. Renken. È un’opera frutto di una ricerca accuratissima, organizzata con chiarezza e presentata con grande cura. L’ho trovata un’eccellente risorsa sia per lo studio accademico sia per l’uso pratico nell’attività dei tribunali.
Questi sono soltanto alcuni degli autori che hanno arricchito il mio studio e la mia pratica del diritto canonico. Come ultimo consiglio, suggerirei di trascorrere del tempo in una buona biblioteca e di curiosare tra gli scaffali, senza affidarsi esclusivamente a estratti o sintesi disponibili online. Può sembrare un metodo antiquato, ma resto convinto che leggere i libri lentamente e lasciandosi guidare anche dal fascino della scoperta allarghi gli orizzonti intellettuali, facendo incontrare temi, autori e prospettive che altrimenti potrebbero sfuggire. In questo modo, il nostro vocabolario teologico e canonico si arricchisce nel tempo. Soprattutto, non bisogna avere timore di lasciare che questi testi diventino compagni fidati del proprio studio.
Sappiamo che questa, più che una domanda canonistica, riguarda la cronaca «mondana»; potrebbe raccontarci che cosa ha provato e come ha appreso della Sua nomina?
Ero in viaggio dall’Australia verso Roma, dove avrei dovuto partecipare a un’udienza con Papa Leone e ad alcune riunioni presso il Dicastero per la Dottrina della Fede. Purtroppo, mentre mi trovavo nell’aeroporto di Dubai, è esploso un missile nel terminal in cui mi trovavo. Non appena le condizioni lo consentirono, l’aeroporto fu evacuato, e io fui condotto al sicuro insieme a diverse centinaia di persone provenienti da varie parti del mondo e ospitato in città per cinque giorni. Di conseguenza non potei partecipare all’udienza con il Santo Padre; riuscii tuttavia a prendere parte in videoconferenza alle riunioni del Dicastero per la Dottrina della Fede. Fu proprio durante quei giorni inattesi che ricevetti la prima comunicazione secondo cui il Santo Padre desiderava parlarmi.
Una volta giunto a Roma, fui ricevuto in udienza da Papa Leone e, durante quell’incontro, il Santo Padre mi invitò a collaborare a questo importante compito e a servire come prefetto del Dicastero. Mi sentii, e continuo a sentirmi, profondamente umile dinanzi a un invito tanto benevolo.
Non è mai facile lasciare la propria casa e trasferirsi a Roma, dall’altra parte del mondo; per me è la terza volta. Sono però consapevole che la Chiesa è sempre più grande di ogni singola persona. Questa nomina non riguarda me: riguarda il servizio alla Chiesa e la collaborazione con persone buone e fedeli, affinché insieme possiamo assistere e sostenere il Santo Padre nell’esercizio del suo ministero petrino.
Per questo privilegio sono profondamente grato. Prego perché il Signore continui a operare in me e attraverso di me, e perché tutto il bene che potrà derivare da questo servizio sia per il bene della Chiesa e per la gloria di Dio.
Note
[1] Cfr. Francesco, Discorso ai partecipanti al corso di formazione per gli operatori del diritto, 18 febbraio 2023.
[2] Cfr. Leone XIV, Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 14 marzo 2026.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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